Art. 7.
  Decadono dal diritto all'assegno coloro che non facciano  pervenire
all'Osservatorio  geofisico sperimentale entro il quindicesimo giorno
successivo a quello di ricevimento del contratto di  affidamento,  la
dichiarazione di accettare l'assegno stesso e coloro che, dopo averlo
accettato,  non  diano  inizio,  senza  giustificato motivo, entro il
termine  stabilito  dall'Osservatorio  geofisico  sperimentale   alle
attivita' inerenti alle ricerche in programma.
  Il  provvedimento  di  decadenza  di  cui al precedente comma viene
adottato dal presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale.
  L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attivita'  di  ricerca  in
programma, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed
ininterrottamente  per  l'intera  durata  stabilita,  o  che si renda
responsabile di gravi o ripetute mancanze o che infine, dia prova  di
non  possedere  sufficiente  attitudine  alla  ricerca,  puo'  essere
dichiarato  decaduto,  con  motivato  provvedimento  del   presidente
dell'Osservatorio  geofisico  sperimentale  dall'ulteriore  godimento
dell'assegno.
  Il provvedimento di decadenza di  cui  al  precedente  comma  viene
adottato  dal  presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale su
segnalazione del direttore del dipartimento.
  Il godimento dell'assegno e' sospeso in via temporanea nel caso che
il suo titolare debba assolvere agli  obblighi  militari  di  leva  o
assentarsi  per  gravidanza  e  puerpuerio,  per  malattia  di durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.