Art. 7. Decadono dal diritto all'assegno coloro che non facciano pervenire all'Osservatorio geofisico sperimentale entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento del contratto di affidamento, la dichiarazione di accettare l'assegno stesso e coloro che, dopo averlo accettato, non diano inizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Osservatorio geofisico sperimentale alle attivita' inerenti alle ricerche in programma. Il provvedimento di decadenza di cui al precedente comma viene adottato dal presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale. L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca in programma, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata stabilita, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, puo' essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale dall'ulteriore godimento dell'assegno. Il provvedimento di decadenza di cui al precedente comma viene adottato dal presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale su segnalazione del direttore del dipartimento. Il godimento dell'assegno e' sospeso in via temporanea nel caso che il suo titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva o assentarsi per gravidanza e puerpuerio, per malattia di durata superiore ad un mese o per altro grave motivo.