Art. 8. A conclusione dei termini temporali di prova e di successiva verifica stabiliti nel contratto di assegnazione, il titolare dell'assegno provvedera' a redigere una relazione sull'attivita' prestata. Tale relazione, previa valutazione da parte del direttore del dipartimento interessato, sara' trasmessa al presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale che potra' confermare o meno la prosecuzione del contratto.