Art. 8.
  A conclusione dei  termini  temporali  di  prova  e  di  successiva
verifica   stabiliti  nel  contratto  di  assegnazione,  il  titolare
dell'assegno provvedera'  a  redigere  una  relazione  sull'attivita'
prestata.
  Tale  relazione,  previa  valutazione  da  parte  del direttore del
dipartimento   interessato,    sara'    trasmessa    al    presidente
dell'Osservatorio geofisico sperimentale che potra' confermare o meno
la prosecuzione del contratto.