Art. 5.
  Con  successiva  deliberazione  dell'Autorita'  sara'  nominata  la
commissione incaricata di svolgere il colloquio di cui sopra.
  Per  la  valutazione  dei  candidati  la  commissione  dispone  per
ciascuno di essi di punti 60.
  Il  colloquio  s'intende  superato  quando il candidato consegua un
punteggio non inferiore a 42/60.
  La data e il luogo del colloquio saranno  comunicati  ai  candidati
ammessi a parteciparvi, non meno di venti giorni prima della data per
esso fissata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
  Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un
valido   documento   di   riconoscimento.  I  candidati  che  non  si
presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora fissati,
saranno esclusi dalla selezione.