Art. 7. Il primo tra i classificati della selezione di cui all'art. 4, ricevera' di cio' apposita comunicazione con l'indicazione della data in cui dovra' prendere servizio e della documentazione che dovra' presentare entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione della richiesta. In caso di rinuncia, l'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare la relativa graduatoria di cui all'art. 6, procedendo secondo l'ordine di classificazione. L'immissione in servizio e' condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'interessato che non assuma servizio alla data stabilita o che non abbia provveduto a regolarizzare, entro trenta giorni dall'apposito invito, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, sara' dichiarato decaduto dal diritto alla costituzione del rapporto di impiego. L'Autorita' si riserva la facolta', in caso di ulteriori necessita', di assumere altri idonei della suindicata selezione procedendo secondo l'ordine di classificazione.