Art. 2.
  La  borsa di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma al
termine del primo anno.
  Il concorso e' aperto  agli  studiosi  di  eta'  non  superiore  ai
trentacinque  anni, in possesso del titolo di dottore di ricerca o di
titolo equipollente  conseguito  presso  universita'  o  istituto  di
istruzione universitario italiano o straniero.
  Il   titolo   conseguito   all'estero   sara'   considerato  valido
nell'eventualita' in cui sia stato operato il riconoscimento  di  cui
all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n.  382/1980.
In  assenza  di  tale riconoscimento l'equipollenza, ai soli fini del
concorso, potra' essere dichiarata con decreto  del  direttore  della
Scuola, previo parere conforme della commissione di cui al successivo
art. 5.