Art. 2. La borsa di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma al termine del primo anno. Il concorso e' aperto agli studiosi di eta' non superiore ai trentacinque anni, in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equipollente conseguito presso universita' o istituto di istruzione universitario italiano o straniero. Il titolo conseguito all'estero sara' considerato valido nell'eventualita' in cui sia stato operato il riconoscimento di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. In assenza di tale riconoscimento l'equipollenza, ai soli fini del concorso, potra' essere dichiarata con decreto del direttore della Scuola, previo parere conforme della commissione di cui al successivo art. 5.