Art. 5.
  Il   concorso   consiste   nell'esame   dei   titoli  accademici  e
scientifici,  nonche'  del  programma  di  ricerca   presentati   dal
candidato, onde accertarne l'attitudine alla ricerca.
  La  commissione  giudicatrice  sara'  nominata  dal direttore della
Scuola Normale Superiore di Pisa, ai sensi dell'art. 4 della legge n.
398/1989.
  La commissione, che dispone  fino  ad  un  massimo  di  100  punti,
stabilira'  in  via  preliminare  i  punteggi  da  attribuire ai vari
titoli.
  Per conseguire l'idoneita'  ciascun  candidato  deve  riportare  un
punteggio non inferiore ai 60 punti.
  Sulla  base  dei  punteggi  riportati  dai  singoli  candidati,  la
commissione formulera' la graduatoria di merito in  base  alla  quale
sara' assegnata la borsa.
  La   commissione  attribuira'  punteggi  differenziati  a  tutti  i
candidati, al fine di evitare situazioni di merito ex-aequo.
  Il direttore della Scuola con proprio provvedimento  approvera'  la
graduatoria  e  nominera'  il  vincitore della borsa sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti all'art. 2.
  La graduatoria degli idonei verra'  pubblicata  all'albo  ufficiale
della  Scuola,  con  relativo annuncio nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.