Art. 9.
  Il pagamento della borsa avviene - relativamente a ciascun  anno  -
per la meta' al momento dell'assegnazione della borsa.
  L'altra  meta'  viene liquidata dopo sei mesi, previa presentazione
di una dichiarazione di regolare andamento della ricerca  svolta  dal
borsista, resa dal docente responsabile.
  L'assegnatario che non concluda il periodo di frequenza e' tenuto a
restituire  le  somme percepite e decade dal diritto al proseguimento
della borsa di studio.
  La  Scuola  provvedera'  alla  copertura  assicurativa  contro  gli
infortuni,   rimanendo  a  carico  del  borsista  quanto  dovuto  per
l'assistenza sanitaria.
  Eventuali differimenti della data  di  inizio  o  interruzioni  nel
periodo  di  godimento  della  borsa verranno consentiti al vincitore
della borsa che dimostri di dover soddisfare gli obblighi militari  o
che  si trovi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971,
n. 1204.
  Il differimento della data di inizio della borsa per motivi diversi
da quelli previsti al comma precedente potra' essere  disposto  dalla
Scuola, in ogni caso per un periodo non superiore ai sei mesi.