Art. 8.
  Il  borsista ha l'obbligo di compiere continuativamente l'attivita'
di studio e di ricerca  presso  la  Scuola;  l'inosservanza  di  tale
obbligo comporta la decadenza della borsa.
  Il  borsista puo' partecipare, previa autorizzazione, a progetti di
ricerca coerenti con il programma predisposto  dalla  Scuola,  svolti
anche all'estero presso enti di ricerca e universita'.
  Il  borsista  non  puo'  essere  impegnato  in attivita' didattiche
ufficiali e non  puo'  svolgere  attivita'  di  lavoro  dipendente  o
attivita'  di consulenza retribuite aventi natura continuativa, e che
comunque risultino incompatibili con gli obblighi  di  cui  al  primo
comma.
  Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo
finalizzato alla sola formazione del borsista.
  La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali, ne' a
valutazioni,  ai fini della carriera, giuridiche ed economiche, ne' a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
  Essa non puo' essere cumulata con alte borse di studio a  qualsiasi
titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili  a  integrare  con  soggiorni  all'estero
l'attivita'  di  formazione  o  di  ricerca del borsista; l'eventuale
cumulo con dette borse deve essere preventivamente autorizzato.
  In caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal borsista,  la
Scuola potra' decidere l'interruzione del godimento della borsa.