Art. 9.
  Il  pagamento  della borsa avviene - relativamente a ciascun anno -
per la meta' al momento dell'assegnazione della borsa.
  L'altra meta' viene liquidata dopo sei mesi,  previa  presentazione
di  una  dichiarazione di regolare andamento della ricerca svolta dal
borsista, resa  dal  docente  responsabile.  L'assegnatario  che  non
concluda  il  periodo  di  frequenza  e' tenuto a restituire le somme
percepite e decade  dal  diritto  al  proseguimento  della  borsa  di
studio.
  La  Scuola  provvedera'  alla  copertura  assicurativa  contro  gli
infortuni,  rimanendo  a  carico  del  borsista  quanto  dovuto   per
l'assistenza sanitaria.
  Eventuali  differimenti  della  data  di  inizio o interruzioni nel
periodo di godimento della borsa  verranno  consentiti  al  vincitore
della  borsa che dimostri di dover soddisfare gli obblighi militari o
che si trovi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre  1971,
n. 1204.
  Il differimento della data di inizio della borsa per motivi diversi
da  quelli  previsti al comma precedente potra' essere disposto dalla
Scuola, in ogni caso per un periodo non superiore ai sei mesi.