Art. 9. Il pagamento della borsa avviene - relativamente a ciascun anno - per la meta' al momento dell'assegnazione della borsa. L'altra meta' viene liquidata dopo sei mesi, previa presentazione di una dichiarazione di regolare andamento della ricerca svolta dal borsista, resa dal docente responsabile. L'assegnatario che non concluda il periodo di frequenza e' tenuto a restituire le somme percepite e decade dal diritto al proseguimento della borsa di studio. La Scuola provvedera' alla copertura assicurativa contro gli infortuni, rimanendo a carico del borsista quanto dovuto per l'assistenza sanitaria. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti al vincitore della borsa che dimostri di dover soddisfare gli obblighi militari o che si trovi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Il differimento della data di inizio della borsa per motivi diversi da quelli previsti al comma precedente potra' essere disposto dalla Scuola, in ogni caso per un periodo non superiore ai sei mesi.