Art. 10.
                   Trattamento dei dati personali
  Ai  sensi  dell'art. 10, comma primo, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i  dati  personali
forniti   dai   candidati   saranno   raccolti  presso  il  Ministero
dell'industria e trattati per le finalita' di gestione del concorso e
del rapporto di lavoro instaurato. Il conferimento di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
  Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche  direttamente  interessate  alla  posizione
giuridico-economica del candidato risultato vincitore.