Art. 10. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'industria e trattati per le finalita' di gestione del concorso e del rapporto di lavoro instaurato. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.