Art. 7.
                    Formazione delle graduatorie
  Al termine delle prove d'esame, da concludersi entro sei mesi dalla
data  della  prima  riunione,  la  commissione compila la graduatoria
secondo la valutazione complessiva e con l'osservanza  delle  vigenti
disposizioni  in  materia  di precedenza e preferenza nelle nomine, e
designa il vincitore.  Gli  atti  del  concorso  sono  approvati  con
decreto del direttore generale degli affari generali.
  La  graduatoria  sara'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  Di  tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie  speciale.  Dal  giorno
successivo  a  quello  della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.