Art. 8.
                          Documenti di rito
  Il concorrente utilmente  collocato  in  graduatoria  e  dichiarato
vincitore del concorso dovra' presentare o far pervenire al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale
degli  affari  generali  -  Divisione  I - Ufficio concorsi, entro il
termine  perentorio  di  trenta  giorni,  che  decorrono  dal  giorno
successivo   a  quello  in  cui  ha  ricevuto  l'invito,  i  seguenti
documenti:
  1) titolo di studio posseduto, in originale o in copia autenticata;
  2) copia integrale dello stato matricolare se dipendente civile  di
ruolo di una pubblica amministrazione;
  3)  dichiarazione  resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
  a) data e luogo di nascita;
  b) residenza con indicazione della via, del  numero  civico,  della
citta',   della   provincia,  del  codice  di  avviamento  postale  e
l'eventuale recapito telefonico;
  c) il possesso della cittadinanza italiana o  di  uno  degli  Stati
membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
  d)  il  comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime (ovvero, per i cittadini non italiani, di godere dei diritti
civili  e  politici  nello  Stato  di  appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento);
  e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti  penali
eventualmente pendenti a suo carico;
  f) il numero del codice fiscale;
  g) la composizione del nucleo familiare.
  L'amministrazione  e'  tenuta  a procedere a idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci
o false sono punibili ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi
speciali  in  materia  e  nei  casi  piu'  gravi  possono  comportare
l'interdizione temporanea dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la
decadenza   dei  benefici  eventualmente  conseguiti  in  seguito  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
  Resta salva la possibilita' per  il  vincitore  di  presentare,  al
posto  delle  dichiarazioni  sostitutive,  i documenti in originale o
copia autenticata conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.