Art. 8. Documenti di rito Il concorrente utilmente collocato in graduatoria e dichiarato vincitore del concorso dovra' presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti: 1) titolo di studio posseduto, in originale o in copia autenticata; 2) copia integrale dello stato matricolare se dipendente civile di ruolo di una pubblica amministrazione; 3) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) residenza con indicazione della via, del numero civico, della citta', della provincia, del codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico; c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); d) il comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (ovvero, per i cittadini non italiani, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento); e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico; f) il numero del codice fiscale; g) la composizione del nucleo familiare. L'amministrazione e' tenuta a procedere a idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Resta salva la possibilita' per il vincitore di presentare, al posto delle dichiarazioni sostitutive, i documenti in originale o copia autenticata conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.