Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
  Per  l'ammissione alle selezioni di cui all'art. 1, e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
  a) titolo di  studio:  dottore  di  ricerca  o  diploma  di  laurea
conseguito   da   almeno  tre  anni  ed  in  possesso  di  curriculum
scientifico comprovato da pubblicazioni e/o da documentata  attivita'
di  ricerca  svolta  dopo  la  laurea  presso  istituzioni italiane o
straniere di livello  universitario  (da  allegare  alla  domanda  di
ammissione), come indicato all'art. 1 di ogni singola selezione.
  I  titoli di studio, qualora conseguiti all'estero, dovranno essere
debitamente regolarizzati dalla rappresentanza  diplomatica  italiana
competente  per  territorio, equipollenti a quelli richiesti, in base
ad accordi internazionali ovvero alla normativa vigente;
  b) inesistenza di cause ostative ad  instaurare  contratti  con  la
pubblica amministrazione;
  c)  non possono partecipare in alcun caso alla presente selezione i
seguenti soggetti di cui al comma 6,  dell'art.  51  della  legge  27
dicembre  1997, n. 449: personale di ruolo presso le universita', gli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e
le  istituzioni  di  ricerca  di  cui  all'art.  8  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI.
  Il personale delle  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quelle
specificate   nel  sopra  citato  punto  c)  ha  la  possibilita'  di
partecipare alla selezione ma puo' essere  titolare  dell'assegno  di
ricerca  solamente  ricorrendo  all'istituto  dell'aspettativa  senza
assegni.
  I  candidati  stranieri  devono  avere,  altresi',   una   adeguata
conoscenza della lingua italiana.
  I  requisiti  di  cui  sopra  devono  essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione alla selezione.
  I candidati sono ammessi con riserva alle selezioni.
  L'Amministrazione  puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalle  pubbliche  selezioni  per  difetto  dei
requisiti prescritti.
  Questa  amministrazione  garantisce parita' e pari opportunita' fra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.