Art. 6.
       Formulazione e approvazione della graduatoria di merito
  La  votazione  complessiva,  per  ciascun candidato, e' determinata
sommando il voto conseguito nella  valutazione  dei  titoli,  di  cui
all'art. 5, al voto riportato nel colloquio.
  La  commissione  provvede  a formulare la graduatoria dei candidati
che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70  punti,
di cui almeno 24 conseguiti al colloquio.
  La  graduatoria  di  merito  e'  formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parita'
di punteggio si procedera' a sorteggio.
  Non si da' luogo  a  dichiarazioni  di  idoneita',  conseguenti  ai
risultati delle graduatorie.
  Sono  dichiarati  vincitori  di  ogni singola selezione i candidati
utilmente  collocati  nelle  relative  graduatorie  di  merito  sotto
condizione  sospensiva  dell'accertamento dei requisiti richiesti per
l'ammissione alle selezioni.
  Con provvedimento del direttore  amministrativo  saranno  approvati
gli  atti  concorsuali  nonche' le graduatorie di merito unitamente a
quella del vincitore di ogni singola selezione.
  Le graduatorie di merito sono immediatamente efficaci.
  La graduatoria del vincitore di ogni  selezione,  sara'  pubblicata
all'Albo   del  Palazzo  centrale  dell'Universita'  degli  studi  di
Catania. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso  da
pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  - 4 serie
speciale "Concorsi ed esami" - e dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
  Il  candidato che abbia superato la valutazione comparativa stipula
con l'amministrazione universitaria apposito contratto, che ne regola
l'attivita' di collaborazione alla  ricerca.  L'assegnista  vincitore
inizia  a  svolgere  l'attivita' di collaborazione alla ricerca dalla
data di stipula del contratto sopra citato.
  Qualora il candidato che precede in graduatoria, non stipuli, entro
trenta giorni dalla comunicazione, il contratto di cui al  precedente
comma, l'Amministrazione stipula lo stesso contratto con il candidato
in  posizione immediatamente successiva in graduatoria entro i trenta
giorni successivi.
  L'assegnista puo' recedere dal  contratto  dando  un  preavviso  di
almeno  trenta giorni. In caso di mancato preavviso l'amministrazione
ha il diritto di trattenere all'assegnista un importo  corrispondente
alla retribuzione per il periodo non dato.