Art. 7. Norme comuni Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Non e' ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Al termine del periodo, l'assegnista e' tenuto a depositare una relazione sull'attivita' svolta presso la struttura di afferenza, dandone comunicazione agli uffici amministrativi. Il consiglio della facolta' interessata, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, su proposta delle strutture scientifiche di afferenza, previo parere sull'attivita' svolta, puo' deliberare il rinnovo fino al limite massimo consentito. La misura degli assegni, sulla base dei decreti ministeriali di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' stabilita in lire 25.000.000 annue lorde per i primi quattro anni dal conferimento dell'assegno, ed in lire 30.000.000 annue lorde per le annualita' successive. Per i vincitori, in possesso del solo titolo di dottore di ricerca o equipollente, la misura degli assegni sara' pari a lire 30.000.000 annue lorde. I suddetti importi - comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione - saranno erogati al beneficiario in rate mensili posticipate e dietro attestazione dell'attivita' svolta, firmata dal responsabile della struttura interessata e dal responsabile del progetto di ricerca. Come disposto dalla citata legge n. 449/1997, gli assegni in questione sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono invece gravati della ritenuta previdenziale del 12 per cento, a norma dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'art. 59, comma 16, della medesima legge n. 449/1997. A favore dei titolari degli assegni sara' stipulata, per tutto il periodo di durata degli stessi, una polizza assicurativa per la copertura del rischio di infortuni e dei rischi professionali in cui i medesimi potrebbero incorrere nell'espletamento dell'attivita' inerente gli assegni. La stipula delle polizze assicurative sara' effettuata dal competente ufficio dell'amministrazione centrale, con oneri a carico della facolta' interessata. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa. Il presente bando sara' pubblicato all'albo del palazzo centrale universitario e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami". Catania, 3 novembre 1999 Il rettore: Rizzarelli ----------------------------------------