Art. 7.
                            Norme comuni
  Gli  assegni  hanno  durata  non superiore a quattro anni e possono
essere rinnovati nel limite  massimo  di  otto  anni  con  lo  stesso
soggetto,  ovvero  di  quattro anni se il titolare ha usufruito della
borsa per il dottorato di ricerca, ai sensi dell'art.  51,  comma  6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  Non  e'  ammesso  il  cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo
conferite,  tranne  quelle  concesse  da  istituzioni   nazionali   o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca dei titolari di assegni.
  Al termine del periodo, l'assegnista e'  tenuto  a  depositare  una
relazione  sull'attivita'  svolta  presso  la struttura di afferenza,
dandone comunicazione agli uffici amministrativi. Il consiglio  della
facolta'  interessata,  compatibilmente  con  le  risorse finanziarie
disponibili, su proposta delle strutture scientifiche  di  afferenza,
previo  parere sull'attivita' svolta, puo' deliberare il rinnovo fino
al limite massimo consentito.
  La misura degli assegni, sulla base dei decreti ministeriali di cui
all'art. 51, comma 6, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e'
stabilita in lire 25.000.000 annue lorde per i primi quattro anni dal
conferimento  dell'assegno,  ed in lire 30.000.000 annue lorde per le
annualita' successive.
  Per i vincitori, in possesso del solo titolo di dottore di  ricerca
o  equipollente, la misura degli assegni sara' pari a lire 30.000.000
annue lorde.
  I suddetti importi -  comprensivi  di  tutti  gli  oneri  a  carico
dell'Amministrazione  -  saranno  erogati  al  beneficiario  in  rate
mensili posticipate  e  dietro  attestazione  dell'attivita'  svolta,
firmata   dal   responsabile   della   struttura  interessata  e  dal
responsabile del progetto di ricerca.
  Come disposto dalla  citata  legge  n.  449/1997,  gli  assegni  in
questione  sono  esenti  da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le
disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Sono  invece gravati della ritenuta
previdenziale del 12 per cento, a  norma  dell'art.  2,  commi  26  e
seguenti,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  come  modificato
dall'art. 59, comma 16, della medesima legge n. 449/1997.
  A  favore  dei titolari degli assegni sara' stipulata, per tutto il
periodo di durata degli  stessi,  una  polizza  assicurativa  per  la
copertura  del rischio di infortuni e dei rischi professionali in cui
i  medesimi  potrebbero  incorrere  nell'espletamento  dell'attivita'
inerente  gli  assegni.  La  stipula delle polizze assicurative sara'
effettuata dal competente ufficio dell'amministrazione centrale,  con
oneri a carico della facolta' interessata.
  Per  quanto  non  previsto  dal  presente bando valgono, sempreche'
applicabili,  le  disposizioni  contenute  nelle  norme   citate   in
premessa.
  Il  presente  bando  sara' pubblicato all'albo del palazzo centrale
universitario e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -
4 serie speciale "Concorsi ed esami".
  Catania, 3 novembre 1999
                                               Il rettore: Rizzarelli
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