Art. 10.
   Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio
  I  concorrenti dichiarati vincitori del concorso, gia' dirigenti di
enti  o  strutture  pubbliche  o   che   abbiano   svolto   incarichi
dirigenziali, o equiparati, presso pubbliche amministrazioni, ai fini
dell'accertamento  dei requisiti previsti, dovranno produrre entro il
termine  previsto dal precedente art. 9 una dichiarazione sostitutiva
di  certificazione,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  20  ottobre  1998,  n.  403,  attestante  il possesso dei
requisiti relativi ai:
  dati anagrafici;
  titolo di studio previsto dall'art.  2,  lettera  a)  del  presente
bando di concorso;
  cittadinanza italiana;
  godimento dei diritti politici;
  posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  attestazione risultante dal certificato del casellario giudiziale.
  Dovra'  essere  prodotto  in carta legale il seguente documento, in
data non anteriore a sei mesi  rispetto  alla  data  di  stipula  del
contratto:
  1)  certificato  rilasciato  da una unita' sanitaria locale, ovvero
dall'ufficiale sanitario del comune  di  residenza  o  da  un  medico
militare,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge, con la
precisazione  che  si  e'  eseguito  l'accertamento  sierologico  del
sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.  Gli
invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, altresi', ai sensi
dell'art.   19,   secondo   comma,   della  legge  n.  482/1968,  una
dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario  comprovante  che
l'invalido,  per  la  natura  ed  il  grado  della  sua invalidita' o
mutilazione,  non  puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla   salute   e
all'incolumita' dei compagni di lavoro; l'amministrazione sottoporra'
a  visita  medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla
normativa vigente.
  Inoltre,  i  vincitori  dovranno   produrre   anche   la   seguente
documentazione:
  a)  dichiarazione  relativa a incompatibilita' e cumulo di impieghi
di cui agli art. 60 e 65, titolo V, cap. I  e  II,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957, n. 3, Statuto degli
impiegati civili dello Stato;
  b) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell'art. 145, parte II,
titolo I, del testo unico delle norme sul trattamento  di  quiescenza
dei  dipendenti  civili e militari dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973.
  c) certificato rilasciato da ente o struttura pubblica che  attesti
il  possesso della qualifica di dirigente e l'anzianita' di effettivo
servizio maturata nella qualifica ovvero il certificato rilasciato da
pubblica amministrazione che  attesti  lo  svolgimento  di  incarichi
dirigenziali, o equiparati, e la durata degli stessi;
  d)  dichiarazione  di  opzione  per  il  nuovo  impiego, qualora il
vincitore di concorso presti ancora servizio alle dipendenze di  enti
o  strutture  pubbliche con la qualifica dirigente, ovvero sia ancora
titolare   di   incarico   dirigenziale,   o    equiparato,    presso
amministrazioni pubbliche.
  I vincitori di concorso, gia' dipendenti di amministrazioni statali
o  pubbliche amministrazioni sono, invece, tenuti a presentare, entro
lo stesso termine, soltanto la seguente documentazione:
  a) copia integrale dello stato matricolare, aggiornato alla data di
stipula del contratto;
  b)  certificato attestante la sana e robusta costituzione di cui al
precedente punto 1);
  c) titolo di studio previsto dall'art. 2, lettera a)  del  presente
bando, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
del  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
in carta libera;
  d) dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.
  I documenti di cui ai punti a) e b)  dovranno  essere  prodotti  in
carta legale.
  I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a  mezzo  di  raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio  postale
accettante.
  I  vincitori  stessi  saranno invitati a regolarizzare entro trenta
giorni,  decorrenti  dalla  data   di   ricezione   dell'invito,   la
documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
  Scaduto il termine previsto dal presente bando per la presentazione
della  documentazione, e fatta salva la possibilita' di prorogarlo su
richiesta  dell'interessato  nel  caso  di  comprovato   impedimento,
l'amministrazione  non  dara'  luogo  alla stipulazione del contratto
ovvero provvedera', per i  rapporti  eventualmente  gia'  instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi.