Art. 10. Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, gia' dirigenti di enti o strutture pubbliche o che abbiano svolto incarichi dirigenziali, o equiparati, presso pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti, dovranno produrre entro il termine previsto dal precedente art. 9 una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante il possesso dei requisiti relativi ai: dati anagrafici; titolo di studio previsto dall'art. 2, lettera a) del presente bando di concorso; cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; posizione nei riguardi degli obblighi militari; attestazione risultante dal certificato del casellario giudiziale. Dovra' essere prodotto in carta legale il seguente documento, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di stipula del contratto: 1) certificato rilasciato da una unita' sanitaria locale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la precisazione che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, altresi', ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/1968, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumita' dei compagni di lavoro; l'amministrazione sottoporra' a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente. Inoltre, i vincitori dovranno produrre anche la seguente documentazione: a) dichiarazione relativa a incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui agli art. 60 e 65, titolo V, cap. I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Statuto degli impiegati civili dello Stato; b) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell'art. 145, parte II, titolo I, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973. c) certificato rilasciato da ente o struttura pubblica che attesti il possesso della qualifica di dirigente e l'anzianita' di effettivo servizio maturata nella qualifica ovvero il certificato rilasciato da pubblica amministrazione che attesti lo svolgimento di incarichi dirigenziali, o equiparati, e la durata degli stessi; d) dichiarazione di opzione per il nuovo impiego, qualora il vincitore di concorso presti ancora servizio alle dipendenze di enti o strutture pubbliche con la qualifica dirigente, ovvero sia ancora titolare di incarico dirigenziale, o equiparato, presso amministrazioni pubbliche. I vincitori di concorso, gia' dipendenti di amministrazioni statali o pubbliche amministrazioni sono, invece, tenuti a presentare, entro lo stesso termine, soltanto la seguente documentazione: a) copia integrale dello stato matricolare, aggiornato alla data di stipula del contratto; b) certificato attestante la sana e robusta costituzione di cui al precedente punto 1); c) titolo di studio previsto dall'art. 2, lettera a) del presente bando, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, in carta libera; d) dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. I documenti di cui ai punti a) e b) dovranno essere prodotti in carta legale. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I vincitori stessi saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. Scaduto il termine previsto dal presente bando per la presentazione della documentazione, e fatta salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'amministrazione non dara' luogo alla stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti eventualmente gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi.