Art. 2. Requisiti per l'ammissione Sono ammessi a partecipare al concorso: a) 1) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni; 2) sono, altresi', ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese tra quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto le funzioni dirigenziali per almeno due anni; 3) sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche, per un periodo non inferiore a cinque anni. Per i candidati di cui ai punti 2) e 3), si richiede, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; idoneita' fisica all'impiego; aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare. Non possono accedere agli impieghi coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oppure analogo istituto previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro dei rispettivi comparti del pubblico impiego. I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato dell'Amministrazione. L'Amministrazione garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.