Art. 3. Presentazione della domanda - Termini e modalita' La presentazione delle domande di ammissione al concorso, redatte sul modello "A", allegato al presente bando, indirizzate al Direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Perugia - Piazza Universita', 1 - 06123 Perugia, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nella domanda i candidati devono dichiarare: 1) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare anche il cognome del marito); 2) la data ed il luogo di nascita; 3) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 4) il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, con l'indicazione dell'anno in cui e' stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato; 5) la lingua straniera scelta tra quelle indicate nel successivo art. 5); 6) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di merito, cosi come precisato nel successivo art. 7. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 7) la propria attuale residenza e l'indirizzo con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni; I candidati di cui all'art. 2, lettera a), punto 1), sono tenuti, altresi', a dichiarare: la qualifica, il profilo di appartenenza, l'anzianita' di effettivo servizio maturata nella qualifica, l'amministrazione di appartenenza e, qualora sia diversa, l'attuale sede di servizio e gli eventuali periodi per i quali sia stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa). Infine, i candidati di cui all'art. 2, lettera a) punti 2 e 3 sono tenuti, altresi', a dichiarare: 1) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime; 2) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; 3) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari; 4) il possesso della qualifica di dirigente in enti o strutture pubbliche e l'anzianita' di effettivo servizio maturata nella qualifica, ovvero gli incarichi dirigenziali, o equiparati, svolti in amministrazioni pubbliche con l'indicazione della relativa durata; 5) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego; 6) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oppure analogo istituto previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro dei rispettivi comparti del pubblico impiego. Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove stesse e l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap. La domanda dovra' contenere la firma autografa del concorrente. La mancata dichiarazione relativa ai precedenti punti 2) e 5) verra' considerata come il non aver riportato condanne penali, non aver precedenti penali in corso e di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni. Non si terra' conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. Del pari non si terra' conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo; l'omissione anche di una sola dichiarazione comporta l'esclusione dell'aspirante del concorso, a meno che l'omessa dichiarazione relativa ad un requisito sia desumibile dall'intero contesto della domanda presentata o da altri eventuali documenti ad essa allegati. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.