Art. 5. Prove d'esame Le prove d'esame consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto pratico e in un colloquio, articolati come segue: prima prova scritta, a contenuto pratico: la prova sara' diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta sotto il profilo della legittimita', della convenienza e della efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni connesse con l'attivita' istituzionale dell'amministrazione universitaria; seconda prova scritta, a contenuto teorico: la prova vertera' su argomenti di diritto amministrativo e/o diritto costituzionale e/o sulla normativa concernente la legislazione universitaria; colloquio: il colloquio, che vertera' sulle materie delle prove scritte e sul diritto civile, dovra' concorrere alla valutazione della professionalita' del candidato e alla sua conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni e comprendera', inoltre, l'accertamento della conoscenza, di una lingua straniera a scelta tra l'inglese e il francese; saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato per ciascuna prova scritta una votazione di almeno 24/30 o equivalente. Parimenti non si intende superato il colloquio se il candidato non consegue la votazione di almeno 24/30 o equivalente. Il punteggio complessivo delle prove d'esame e' dato dalla media delle votazioni conseguite nelle prove scritte sommata alla votazione conseguita nel colloquio .