Art. 5.
                            Prove d'esame
  Le  prove  d'esame  consisteranno in due prove scritte di cui una a
contenuto pratico e in un colloquio, articolati come segue:
  prima prova scritta, a contenuto pratico:
  la prova sara' diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla
soluzione  corretta  sotto  il  profilo  della  legittimita',   della
convenienza  e  della  efficienza  ed  economicita' organizzativa, di
questioni connesse con l'attivita' istituzionale dell'amministrazione
universitaria;
  seconda prova scritta, a contenuto teorico:
  la prova  vertera'  su  argomenti  di  diritto  amministrativo  e/o
diritto   costituzionale   e/o   sulla   normativa   concernente   la
legislazione universitaria;
  colloquio:
  il colloquio, che vertera' sulle materie delle prove scritte e  sul
diritto    civile,   dovra'   concorrere   alla   valutazione   della
professionalita'  del  candidato  e   alla   sua   conoscenza   delle
problematiche   delle   pubbliche   amministrazioni  e  comprendera',
inoltre, l'accertamento della conoscenza, di una lingua  straniera  a
scelta tra l'inglese e il francese;
  saranno  ammessi  a  sostenere il colloquio i candidati che abbiano
riportato per ciascuna prova scritta una votazione di almeno 24/30  o
equivalente.  Parimenti  non  si  intende superato il colloquio se il
candidato non consegue la votazione di almeno 24/30 o equivalente.
  Il punteggio complessivo delle prove d'esame e'  dato  dalla  media
delle votazioni conseguite nelle prove scritte sommata alla votazione
conseguita nel colloquio .