Art. 7.
                   Preferenze a parita' di merito
  I concorrenti che  abbiano  superato  il  colloquio,  dovranno  far
pervenire  a  questa  Universita',  entro  il  termine  perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno  successivo  a  quello  in  cui
l'hanno   sostenuto,  i  documenti  in  carta  semplice,  oppure  una
dichiarazione  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestanti il possesso dei titoli
di preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda,
dai  quali  risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta nei casi
in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano
disporre  facendo  richiesta  ad  altre pubbliche amministrazioni, su
indicazione del candidato.
  I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
  1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4) i mutilati ed invalidi  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
  5) gli orfani di guerra;
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7)  gli  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel settore pubblico e
privato;
  8) i feriti in combattimento;
  9) gli insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
  13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  14)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra;
  15)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico e privato;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17)  coloro  che  abbiano  prestato  lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il
concorso;
  18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli  a
carico;
  19) gli invalidi ed i mutilati civili;
  20)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
  A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal  fatto  che
il candidato sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche;
  c) dalla minore eta'.