Art. 8.
              Formazione, approvazione e pubblicazione
                della graduatoria generale di merito
  Esaurite  le  procedure  concorsuali,  con  decreto  del  direttore
amministrativo  sara'  approvata  la  graduatoria  di  merito formata
secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva  riportata  da
ciascun  candidato  e  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle
preferenze previste dall'art. 7 del presente bando;  sara',  inoltre,
dichiarato  il  vincitore  del  concorso  sotto condizione sospensiva
dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti   per   l'ammissione
all'impiego.
  La  graduatoria  di merito, approvata dal direttore amministrativo,
sara' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' degli  studi  di
Perugia  -  Piazza  Universita', 1 . Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4 serie speciale.
  Dalla   data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
  La graduatoria stessa rimane efficace per un  termine  di  diciotto
mesi.