Art. 8. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito Esaurite le procedure concorsuali, con decreto del direttore amministrativo sara' approvata la graduatoria di merito formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato e con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 7 del presente bando; sara', inoltre, dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria di merito, approvata dal direttore amministrativo, sara' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Perugia - Piazza Universita', 1 . Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria stessa rimane efficace per un termine di diciotto mesi.