Art. 9. Costituzione del rapporto di lavoro Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il dirigente e l'amministrazione si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformita' alle disposizioni di legge, alle normative dell'Unione europea ed alle disposizioni contrattuali dai CC.N.L. della dirigenza del comparto Universita'. Il Dirigente assunto in servizio e' soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, secondo le modalita' di cui all'art. 15 del C.C.N.L. Il periodo di prova non potra' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano gia' superato nella stessa qualifica presso un'altra pubblica amministrazione. Il dirigente in prova gia' dipendente di questo Ateneo o di altra amministrazione del comparto mantiene, per la durata del periodo di prova che, in tal caso, e' dimezzato, il diritto alla conservazione del posto precedentemente occupato e, in caso di mancato superamento, puo' rientrare a domanda nella qualifica e nel profilo di precedente appartenenza dell'amministrazione di provenienza. Il concorrente dichiarato vincitore del concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti, viene invitato, con raccomandata a.r., a far pervenire all'amministrazione la documentazione di cui al successivo art. 10, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del suddetto invito. Con successiva comunicazione, sempre effettuata con raccomandata a.r., previa verifica della regolarita' della documentazione di rito, viene notificata al vincitore la data in cui lo stesso dovra' assumere servizio. Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. Al vincitore spetta il trattamento economico previsto dalla normativa vigente.