Art. 13.
                        Norme di salvaguardia
  Per quanto non previsto  dal  presente  bando  valgono,  in  quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel   testo   unico,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  nel  decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' nel
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni ed integrazioni.
  Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio
per l'apposizione del visto.
  Il   funzionario   dirigente   la   divisione   III   del  servizio
reclutamento, formazione professionale e interventi assistenziali  e'
incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Roma, 28 ottobre 1999
                                   Il direttore generale: Maninchedda
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