Art. 3.
                       Esclusione dal concorso
  Nelle  more  della  verifica  del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.
  L'amministrazione puo'  disporre  in  ogni  momento,  con  motivato
provvedimento,  l'esclusione  dal  concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando.