Art. 5.
              Trasmissione domanda e comunicazione dati
  L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la  mancata
ricezione  delle  domande  inviate  tramite  posta ne' per la mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  della  domanda  dovuta  a
disguidi  postali. Non assume inoltre alcuna responsabilita' nel caso
di  irreperibilita'  del  destinatario  e  per  la   dispersione   di
comunicazione  dipendente  da  inesatta indicazione del recapito o da
mancata tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda, ne' piu' in generale, per eventuali disguidi postali o
telefonici non imputabili  a  colpa  dell'amministrazione  stessa,  o
comunque dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.