Art. 8.
                       Svolgimento delle prove
  Nella  Gazzetta  Ufficiale - 4 serie speciale "Concorsi ed esami" -
del 25 gennaio 2000 sara' data comunicazione della sede, dei giorni e
dell'ora in cui avranno luogo le prove del concorso.
  Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati.
  L'assenza  dalle  predette prove comporta l'esclusione quale ne sia
stata la causa che l'ha determinata. Per essere ammessi  a  sostenere
le  prove  d'esame,  i  candidati  dovranno  essere muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
  carta d'identita';
  tessera postale;
  patente automobilistica;
  passaporto;
  porto d'armi;
  tessera  di  riconoscimento  rilasciata da un'amministrazione dello
Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica  28  luglio
1967, n. 851;
  fotografia  recente,  applicata  sul  prescritto foglio in carta da
bollo con la firma autenticata del candidato.
  Conseguono l'ammissione alla prova orale i  candidati  che  abbiano
riportato  nelle  prove  scritte  una  votazione  di  almeno  ventuno
trentesimi.
  I candidati ammessi alla prova orale saranno avvertiti almeno venti
giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla. Ai medesimi  sara'
contemporaneamente  comunicato  il  voto  riportato  nelle rispettive
prove scritte.
  La prova orale si intendera' superata con una votazione  di  almeno
ventuno trentesimi.
  Le  sedute  della  commissione  esaminatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche.
  Al termine di ogni  seduta  la  commissione  esaminatrice  formera'
l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto
riportato nella prova orale.
  L'elenco stesso, sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario,
sara' affisso nella sede ove si svolgera' la prova orale.