Art. 9.
      Formazione, approvazione, pubblicazione della graduatoria
  La  graduatoria  di  merito  sara'  formata  secondo  l'ordine  del
punteggio  finale  costituito  dalla  somma  della  media  dei   voti
conseguiti nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.
  Saranno  dichiarati  vincitori  del  concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito.
  Verranno applicate, a parita' di punteggio,  le  norme  vigenti  in
materia  di  preferenza e precedenza previste dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994, citato  nelle  premesse;
se   a   conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o  piu'  candidati  conseguono  pari  punteggio  e'
preferito  il  candidato  piu'  giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma  7,
della legge n. 127/1997.
  La  graduatoria  sara'  approvata  con provvedimento ministeriale e
pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  del  personale  del  Ministero
dell'interno.
  Di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il  termine
per le eventuali impugnative.