Art. 11.
  1. I candidati che abbiano superato il colloquio  e  che  intendano
far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito, di
cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
487/1994, dovranno far pervenire all'Istituto superiore  di  sanita',
entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto il colloquio,
i  documenti  attestanti  il  possesso  di  tali  titoli. I documenti
dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli  erano  posseduti
fin  dalla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande.
  2. La documentazione  di  cui  al  precedente  comma  del  presente
articolo  non  e'  richiesta  per i dipendenti di ruolo dell'Istituto
superiore  di  sanita'  ne'  per  i  dipendenti  di  altre  pubbliche
amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli
atti del fascicolo personale.
  3. Le riserve sono le seguenti:
  a)  riserva  di  posti  a  favore  di  coloro che appartengono alle
categorie di cui alla legge 2  aprile  1968,  n.  482,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  o  equiparate,  nei limiti previsti
dall'art. 5 comma 3,  punto  1)  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  487/1994 e successive modificazioni. I beneficiari di
detta riserva debbono produrre un certificato rilasciato dall'ufficio
provinciale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione   attestante
l'iscrizione  nell'apposito  elenco  di  cui all'art. 19 della citata
legge n.  482/1968,  nonche'  copia  dello  stato  di  disoccupazione
rilasciato dall'Ufficio di collocamento del Comune di residenza;
  b)  riserva  di  posti  a  favore dei soggetti di cui alla legge 23
novembre 1998, n. 407, concernente le nuove  norme  in  favore  delle
vittime   del   terrorismo   e   della  criminalita'  organizzata.  I
beneficiari  di  detta  riserva  dovranno  produrre  un   certificato
rilasciato  dalla  Prefettura  del  luogo di residenza comprovante la
condizione di invalido civile a  causa  di  atti  di  terrorismo.  Il
coniuge  o  il  figlio  superstite,  ovvero  il fratello o la sorella
convivente e a carico  qualora  sia  unico  superstite,  di  soggetto
deceduto  o  reso  permanentemente  invalido,  oltre  il  certificato
rilasciato dalla competente Prefettura, a nome della vittima,  dovra'
produrre  anche  un certificato rilasciato dal sindaco che attesti lo
stato di coniugio o la relazione di parentela con la vittima stessa;
  4. A parita' di merito hanno la preferenza:
  1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo  potra'
essere  comprovato  mediante  copia  autentica  del  provvedimento di
concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero
della Difesa;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti.  Tale  qualita'
potra'  essere  comprovata  mediante  copia  autentica del decreto di
concessione della pensione da cui risulti la  categoria  di  pensione
assegnata  ovvero  l'estratto  del  referto  medico collegiale da cui
risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione
rilasciata dalla competente  Opera  nazionale  per  gli  invalidi  di
guerra;
  3)  i  mutilati  ed  invalidi  per  fatto  di  guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' potra'  essere  comprovata  mediante  copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale  da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una certificazione rilasciata dalla competente  Opera  nazionale  per
gli   invalidi  di  guerra  o  da  un  certificato  rilasciato  dalla
prefettura competente;
  4) i mutilati ed invalidi  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato.   Tale   qualita'   potra'  essere  comprovata  mediante  la
produzione  di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il   quale
l'Amministrazione   statale   o   gli  enti  locali  territoriali  ed
istituzionali abbiano  riconosciuto  una  mutilazione  od  infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge  19  febbraio  1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero
mediante   un   attestato    dell'I.N.A.I.L.    circa    la    natura
dell'invalidita'  e  circa  il  grado  di  riduzione  della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
  5) gli orfani di guerra. Tale  condizione  deve  risultare  da  una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei  comitati  provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora
le  Prefetture)  o   dell'autorita'   consolare,   nella   rispettiva
giurisdizione  ai  sensi  dell'art.  8  della legge 13 marzo 1958, n.
365.
  6) gli orfani dei  caduti  per  fatto  di  guerra  o  per  atti  di
terrorismo.  Tale  qualita'  dovra'  essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero con  l'estratto  del  referto
medico  collegiale  da  cui  risulti la descrizione dell'invalidita',
ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  dalla  competente  Opera
nazionale per gli invalidi di guerra o dalla Prefettura competente;
  7)  gli  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel settore pubblico e
privato.  Tale  qualita'  potra'  essere   comprovata   mediante   la
produzione   di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il  quale
l'Amministrazione  statale  o  gli  enti   locali   territoriali   ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  al  genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla  tabella  A
annessa   alla   legge   19  febbraio  1942,  n.  137,  e  successive
modificazioni, unitamente ad una  certificazione  anagrafica  da  cui
risulti  il  rapporto  di  filiazione  ovvero  da  una certificazione
rilasciata dall'Amministrazione dalla quale  dipendeva  il  genitore,
ovvero  mediante  una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore  e'  deceduto  per  causa  di  lavoro  unitamente   ad   una
certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
  8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare mediante
la  produzione  di  copia  del  foglio  matricolare  o dello stato di
servizio o da  altra  attestazione  rilasciata  dal  Ministero  della
Difesa dalla quale risulti la circostanza;
  9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi  di  famiglia  numerosa:
il primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento  di  concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della Difesa; il secondo con certificato di famiglia;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
Tale  qualita'  potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione al genitore da cui  risulti  la
categoria  di  pensione  assegnata,  ovvero  mediante  l'estratto del
referto   medico   collegiale   da   cui   risulti   la   descrizione
dell'invalidita',  ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  dalla
competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra  unitamente  ad
una  certificazione  anagrafica attestante il rapporto di filiazione,
ovvero da una certificazione rilasciata a nome  del  candidato  dalla
Direzione generale delle pensioni di guerra;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o per
atti  di  terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione  assegnata,  ovvero  mediante
l'estratto   del   referto   medico  collegiale  da  cui  risulti  la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla  competente  Opera  nazionale  per  gli  invalidi   di   guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione,  ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  a  nome del
candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o  da  un
certificato rilasciato dalla prefettura competente;
  12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere  comprovata  mediante
la  produzione  di  copia  autentica  del  provvedimento con il quale
l'Amministrazione  statale  o  gli  enti   locali   territoriali   ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  al  genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla  tabella  A
annessa   alla   legge   19  febbraio  1942,  n.  137,  e  successive
modificazioni, unitamente ad una  certificazione  anagrafica  da  cui
risulti  il  rapporto  di  filiazione  ovvero  da  una certificazione
rilasciata dall'Amministrazione dalla quale  dipendeva  il  genitore,
ovvero  mediante  la  produzione  di  una dichiarazione dell'I.N.P.S.
circa la natura dell'invalidita'  ed  il  grado  di  riduzione  della
capacita'  lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
  13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle  ed  i  fratelli  vedovi  o non sposati dei caduti in guerra.
Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto
di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome
del candidato dalla Direzione  generale  delle  pensioni  di  guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
  14)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra  o  per  atti  di terrorismo. Tale condizione potra' risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni
di guerra da rilasciarsi a nome  del  candidato,  unitamente  ad  una
certificazione  anagrafica  attestante  il  rapporto di coniugio o di
parentela con  il  defunto  o  da  un  certificato  rilasciato  dalla
prefettura competente;
  15)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel   settore   pubblico  e  privato.  Tale  qualita'  potra'  essere
comprovata  mediante   la   produzione   di   copia   autentica   del
provvedimento  con  il  quale  l'Amministrazione  statale  o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle  categorie  da
cui  alla  tabella  A  annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive modificazioni, ovvero  da  una  certificazione  rilasciata
dall'Amministrazione  dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto, da cui risulti il detto rapporto ovvero  da
una   certificazione   rilasciata  dall'Amministrazione  dalla  quale
dipendeva  il  congiunto,  ovvero  mediante  la  produzione  di   una
dichiarazione dell'I.N.P.S.  attestante che il coniuge od il fratello
e'  deceduto  per  causa  di  lavoro  nonche'  di  una certificazione
anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela  con  il
defunto;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.
Tale  stato deve essere comprovato mediante la produzione dello stato
matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
  17) coloro che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo,  per  non  meno  di  un  anno  presso l'Istituto superiore di
sanita' da comprovarsi mediante produzione di copia  dello  stato  di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati.
  18)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante  certificazione
anagrafica  dalla quale risulti la data del matrimonio e quella della
nascita dei figli ovvero  mediante  certificazione  anagrafica  dalla
quale  risulti  la  data  della  nascita  dei  figli  che, per essere
valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande del presente concorso;
  19) gli invalidi ed i mutilati  civili.  Tale  titolo  deve  essere
comprovato  mediante  la  produzione  di  una  certificazione  o  del
provvedimento  dal  quale  risulti  che  la   commissione   sanitaria
provinciale  abbia  accertato  l'esistenza  di  minorazioni  tali  da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
  20)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito  al  termine  della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere  comprovata  mediante  la  produzione  della  copia   conforme
all'originale   dello   stato  di  servizio  militare  o  del  foglio
matricolare di congedo illimitato.
  5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso  modo
di  cui al punto n. 18), indipendentemente dal fatto che il candidato
sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio  con  l'eventuale  indicazione  dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio  prestato,  rilasciata
dall'Amministrazione d'appartenenza;
  c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
  6.  Il  diritto  alla  riserva  e/o  preferenza a parita' di merito
potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione   ovvero   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
notorieta' a seconda dei casi.
  7. Il candidato che abbia omesso di  dichiarare  nella  domanda  il
possesso  dei  titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
  8. I documenti, di cui al presente  articolo,  saranno  considerati
prodotti  in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel  primo  comma.  A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
  9.  Ai  documenti  di  cui  al  presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana
certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.