Art. 12.
  1.  Con  decreto  del direttore dell'Istituto superiore di sanita',
riconosciuta la regolarita' del procedimento e  tenuti  presenti  gli
eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
al  precedente  art. 11, sara' approvata la graduatoria di merito del
concorso e verra' dichiarato il vincitore del concorso medesimo.
  2. La graduatoria del  concorso  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  del  Ministero  della sanita'. Di tale pubblicazione sara'
data  notizia  mediante  avviso  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica.  Dalla  data  di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.
  3.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data   di   pubblicazione
dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso.
  4.  Trascorso  un  anno  dai  centoventi  giorni   sopra   indicati
l'Amministrazione  si  riserva di restituire ai candidati i titoli di
merito dagli stessi presentati per la partecipazione al  concorso  in
questione anche in assenza di espressa richiesta del candidato.