Art. 14.
  1. Il vincitore del concorso  dovra'  presentare  o  far  pervenire
all'ufficio  indicato nel precedente art. 4 del presente bando, entro
il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento  del  relativo
invito,  a  pena  di  non  dar luogo alla successiva stipulazione del
contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 del precedente art.
13, i seguenti documenti:
  1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta  semplice)
resa  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  4  gennaio  1968, n. 15,
sottoscritta dall'interessato e comprovante:
  a) la data e il luogo di nascita;
  b) la cittadinanza, attuale e alla data  di  scadenza  del  termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
  c)  il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data
di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste  elettorali
risulta iscritto il candidato;
  d)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  ovvero le eventuali
condanne penali riportate, precisando la  data  del  provvedimento  e
l'autorita' che lo ha emesso;
  e)  il  titolo  di  studio  posseduto  (tra  quelli  richiesti  dal
precedente  art.  3,  comma  1)  con  l'indicazione  della  data   di
conseguimento e dell'universita' presso la quale e' stato conseguito;
  f)   la   posizione   agli  effetti  degli  obblighi  militari  con
l'indicazione del  distretto  di  appartenenza  ed  eventualmente  il
periodo di assolvimento.
  2)  Certificato  medico (in bollo) rilasciato da un medico militare
ovvero da un medico legale dell'Azienda  unita'  sanitaria  locale  o
dall'ufficiale  sanitario  o  dal  medico condotto, dal quale risulti
l'idoneita'  fisica  dell'aspirante  al  servizio   continuativo   ed
incondizionato  nell'impiego al quale si riferisce il presente bando;
il certificato deve altresi' contenere l'attestazione  relativa  agli
accertamenti  sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge
25 luglio 1956, n.  837.  Nel  caso  che  l'aspirante  abbia  qualche
imperfezione,  il  certificato  medico  dovra'  contenere  una esatta
descrizione della medesima nonche' la dichiarazione che essa  non  e'
tale  da  menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti
di  mutilato  o  invalido  di  guerra  o  assimilato,   il   relativo
certificato  medico  dovra'  contenere  una  esatta descrizione della
natura e del grado di invalidita' e la dichiarazione che  l'aspirante
non  puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni  di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo
a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.
  3) Dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  (in  carta
semplice),  resa  ai  sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, cosi'
come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e dalla  legge  16
giugno  1998,  n.  191,  sottoscritta  dal  candidato in presenza del
dipendente addetto ovvero corredata da copia  fotostatica,  ancorche'
non  autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di
non avere altri rapporti di impiego  pubblico  o  privato  e  di  non
trovarsi  in  nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art. 58 del decreto  legislativo  n.  29/1993,  ovvero  espressa
dichiarazione di opzione per l'Istituto superiore di sanita';
  2.  La  dichiarazione  di  cui  al punto 1) del precedente comma 1,
sostituisce, ai sensi dell'art. 1 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  ottobre  1998,  n. 403, concernente il regolamento di
attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997,  n.  127,
in  materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, i
corrispondenti  documenti  previsti  dall'art.  11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 686/1957, dei quali e' data comunque
ai candidati facolta' di presentazione.
  3.  L'Istituto  richiedera'   direttamente   alle   Amministrazioni
competenti  per  il  rilascio  delle relative certificazioni conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con  le  risultanze
dei registri da esse custoditi.
  4.  Resta  fermo quanto previsto dal comma 13 del precedente art. 4
in caso di falsa  dichiarazione.  Qualora  dai  controlli  effettuati
emerga  la  non  veridicita'  del  contenuto  della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
  5. L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato
potra'  limitarsi  ad attestare, con la dichiarazione di cui al punto
1),  l'appartenenza  ai  ruoli  di  una  di  dette   amministrazioni,
indicando  quale,  ed  il  titolo  di  studio  posseduto,  come sopra
specificato, ed inoltre dovra' produrre il certificato medico di  cui
al  punto  2)  nonche',  ad  esclusione  del  personale dell'Istituto
superiore di sanita', la  dichiarazione  di  opzione  per  l'Istituto
stesso, di cui al punto 3).
  6.  Le  dichiarazioni  ed  il  certificato  medico  sopra  indicati
dovranno essere in data  non  anteriore  a  sei  mesi  da  quella  di
ricevimento del relativo invito.
  7.  Scaduto  inutilmente  il  termine  di  cui  al  primo comma del
presente articolo, fatta salva  la  possibilita'  di  una  proroga  a
richiesta   dell'interessato  nel  caso  di  comprovato  impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori
che non abbiano presentato la documentazione, come innanzi precisato,
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 del precedente art. 13.