Art. 6. 1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito nonche' un curriculum dell'attivita' scientifica svolta. 2. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 10. 3. Le categorie dei titoli e i relativi punteggi massimi sono i seguenti: ctg. 1) pubblicazioni scientifiche ed elaborati di servizio: fino a punti 5. Punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione od elaborato di servizio punti 0,50. Saranno oggetto di valutazione soltanto le pubblicazioni che abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione l'attinenza alla materia d'esame. Saranno considerati elaborati di servizio quelli svolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferito dall'Istituto superiore di sanita' o dall'Amministrazione presso cui si e' prestato servizio e che vertano su problemi tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione. In essi dovra' riscontrarsi un carattere di "originalita'"; ctg. 2) incarichi speciali, incarichi di insegnamento, corsi svolti come docente: fino a punti 1,50; Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria punti 0,30; ctg. 3) specializzazioni e/o abilitazioni professionali: fino a punti 0,30. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria punti 0,05; ctg. 4) corsi di perfezionamento ed aggiornamento seguiti, attinenti alle materie di esame: fino a punti 1,00. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria punti 0,15; ctg. 5) vincita in concorsi similari: fino a punti 0,50. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria punti 0,10; ctg. 6) premi e riconoscimenti scientifici: fino a punti 0,20. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria punti 0,05; ctg. 7) attivita' svolte durante il periodo di aspettativa per motivi di studio e di ricerca di cui all'art. 51 della legge 7 agosto 1973, n. 519, se giudicata eccellente dal Comitato scientifico: fino a punti 1,50. I candidati che abbiano usufruito, ai sensi dell'art. 51, della citata legge n. 519/1973, di periodi di aspettativa per motivi di studio e di ricerca, dovranno produrre, entro il termine di cui al precedente art. 4, comma 1, apposita istanza, rivolta al direttore dell'Istituto superiore di sanita', intesa ad ottenere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 754/1994, il giudizio del Comitato Scientifico dell'Istituto stesso. All'istanza di cui sopra, dovra' essere allegata una copia in carta semplice, dello Stato Matricolare da cui risulti la fruizione dell'aspettativa sopra citata, nonche', anche in semplice fotocopia, la documentazione che il candidato riterra' utile sottoporre al Comitato Scientifico, ai fini della valutazione dell'attivita' svolta durante i suddetti periodi di aspettativa, in relazione ai criteri determinati a tale scopo dal Comitato medesimo. I criteri di valutazione dell'attivita' stessa, secondo quanto stabilito dal Comitato Scientifico, nella seduta del 29 aprile 1998, sono i seguenti: a) relazione sintetica sulle attivita' svolte che documenti i risultati conseguiti a fronte degli obiettivi del periodo di aspettativa; b) indicatori delle pubblicazioni prodotte a seguito dell'aspettativa (pubblicazioni edite su riviste indicizzate sul Science Citation Index). Per rendere possibile il confronto nel tempo tra diversi ricercatori l'impact factor dovra' essere ponderato in piu' gruppi coerenti tra le varie discipline. Qualora il periodo di lavoro in sede esterna fosse recente le pubblicazioni possono essere sostituite da un resoconto analitico del responsabile del laboratorio o servizio sui risultati ottenuti, con l'indicazione delle riviste alle quali sono stati inviati o si intendano inviare i relativi lavori per la pubblicazione; c) dati ed informazioni non riducibili ad indicatori quali brevetti, protocolli applicativi, rapporti tecnici, linee guida prodotti a seguito dell'aspettativa; d) dichiarazione del responsabile estero che ha ospitato il ricercatore, concernente le specifiche attivita' di studio ed i risultati conseguiti; e) dichiarazione, da parte del direttore del laboratorio di appartenenza, di interesse per il laboratorio stesso del lavoro svolto. L'istanza di cui sopra, con allegata documentazione, dovra' essere spedita a parte, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il timbro a data dell'Ufficio postale accettante fara' fede al fine dell'accertamento della spedizione dell'istanza nel termine sopra indicato. Non si terra' conto delle istanze prodotte oltre il suddetto termine. 4. Le pubblicazioni scientifiche e gli elaborati di servizio potranno essere prodotti in originale, copia autenticata, ovvero, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata, o in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti. 5. Il possesso degli altri titoli di merito, oltre che nei modi gia' descritti per le pubblicazioni e gli elaborati, potra' essere comprovato anche, a seconda dei casi, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al comma 11 del precedente art. 4. 6. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva, con la quale se ne attesti la conformita' all'originale, non saranno presi in considerazione. 7. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in carta semplice ed in duplice copia dei titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata nell'elenco. 8. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione. 9. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanita' o presso altre Amministrazioni dello Stato. 10. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo. 11. La valutazione dei titoli di merito, previa individuazione dei criteri, precede l'esame di cui al successivo art. 7. 12. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio di cui al successivo art. 7.