Art. 6.
  1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il  candidato
intende  presentare  ai  fini  della valutazione di merito nonche' un
curriculum dell'attivita' scientifica svolta.
  2. Per  la  valutazione  dei  titoli  la  Commissione  esaminatrice
disporra'  nel  complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 10.
  3. Le categorie dei titoli e i relativi  punteggi  massimi  sono  i
seguenti:
  ctg. 1) pubblicazioni scientifiche ed elaborati di servizio: fino a
punti 5.
  Punteggio   massimo   attribuibile   a  ciascuna  pubblicazione  od
elaborato di servizio punti  0,50.  Saranno  oggetto  di  valutazione
soltanto  le pubblicazioni che abbiano carattere scientifico, tenendo
in  considerazione  l'attinenza   alla   materia   d'esame.   Saranno
considerati  elaborati di servizio quelli svolti nell'esercizio delle
proprie attribuzioni o per speciale incarico conferito  dall'Istituto
superiore di sanita' o dall'Amministrazione presso cui si e' prestato
servizio  e  che  vertano  su  problemi  tecnici  o  su  questioni di
particolare rilievo attinenti  ai  servizi  dell'Amministrazione.  In
essi dovra' riscontrarsi un carattere di "originalita'";
  ctg. 2) incarichi speciali, incarichi di insegnamento, corsi svolti
come  docente:  fino  a  punti 1,50; Punteggio massimo attribuibile a
ciascun titolo della categoria punti 0,30;
  ctg. 3) specializzazioni e/o  abilitazioni  professionali:  fino  a
punti 0,30.
  Punteggio  massimo  attribuibile  a  ciascun titolo della categoria
punti 0,05;
  ctg.  4)  corsi  di  perfezionamento  ed   aggiornamento   seguiti,
attinenti alle materie di esame:
  fino a punti 1,00.
  Punteggio  massimo  attribuibile  a  ciascun titolo della categoria
punti 0,15;
  ctg. 5) vincita in concorsi similari: fino a punti 0,50.
  Punteggio massimo attribuibile a  ciascun  titolo  della  categoria
punti 0,10;
  ctg. 6) premi e riconoscimenti scientifici: fino a punti 0,20.
  Punteggio  massimo  attribuibile  a  ciascun titolo della categoria
punti 0,05;
  ctg. 7) attivita' svolte durante  il  periodo  di  aspettativa  per
motivi di studio e di ricerca di cui all'art. 51 della legge 7 agosto
1973,  n. 519, se giudicata eccellente dal Comitato scientifico: fino
a punti 1,50.
  I candidati che abbiano usufruito, ai  sensi  dell'art.  51,  della
citata  legge  n.  519/1973,  di periodi di aspettativa per motivi di
studio e di ricerca, dovranno produrre, entro il termine  di  cui  al
precedente  art.  4,  comma 1, apposita istanza, rivolta al direttore
dell'Istituto superiore di sanita', intesa ad ottenere,  ai  sensi  e
per  gli  effetti  di  cui  all'art.  4,  comma  7,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  754/1994,  il  giudizio  del  Comitato
Scientifico dell'Istituto stesso.
  All'istanza di cui sopra, dovra' essere allegata una copia in carta
semplice,  dello  Stato  Matricolare  da  cui  risulti  la  fruizione
dell'aspettativa sopra citata, nonche', anche in semplice  fotocopia,
la  documentazione  che  il  candidato  riterra'  utile sottoporre al
Comitato Scientifico, ai fini della valutazione dell'attivita' svolta
durante i suddetti periodi di aspettativa, in  relazione  ai  criteri
determinati a tale scopo dal Comitato medesimo.
  I  criteri  di  valutazione  dell'attivita'  stessa, secondo quanto
stabilito dal Comitato Scientifico, nella seduta del 29 aprile  1998,
sono i seguenti:
  a)  relazione  sintetica  sulle  attivita'  svolte  che documenti i
risultati  conseguiti  a  fronte  degli  obiettivi  del  periodo   di
aspettativa;
  b)    indicatori    delle    pubblicazioni   prodotte   a   seguito
dell'aspettativa (pubblicazioni  edite  su  riviste  indicizzate  sul
Science Citation Index). Per rendere possibile il confronto nel tempo
tra  diversi  ricercatori  l'impact factor dovra' essere ponderato in
piu' gruppi coerenti tra le varie discipline. Qualora il  periodo  di
lavoro  in sede esterna fosse recente le pubblicazioni possono essere
sostituite da un resoconto analitico del responsabile del laboratorio
o servizio sui risultati ottenuti, con  l'indicazione  delle  riviste
alle  quali  sono  stati  inviati  o  si intendano inviare i relativi
lavori per la pubblicazione;
  c)  dati  ed  informazioni  non  riducibili  ad  indicatori   quali
brevetti,  protocolli  applicativi,  rapporti  tecnici,  linee  guida
prodotti a seguito dell'aspettativa;
  d)  dichiarazione  del  responsabile  estero  che  ha  ospitato  il
ricercatore,  concernente  le  specifiche  attivita'  di  studio ed i
risultati conseguiti;
  e)  dichiarazione,  da  parte  del  direttore  del  laboratorio  di
appartenenza,  di  interesse  per  il  laboratorio  stesso del lavoro
svolto.
  L'istanza di cui sopra, con allegata documentazione, dovra'  essere
spedita  a  parte, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il
timbro a data dell'Ufficio postale  accettante  fara'  fede  al  fine
dell'accertamento  della  spedizione  dell'istanza  nel termine sopra
indicato. Non  si  terra'  conto  delle  istanze  prodotte  oltre  il
suddetto termine.
  4.  Le  pubblicazioni  scientifiche  e  gli  elaborati  di servizio
potranno essere prodotti in originale, copia autenticata, ovvero,  ai
sensi  dell'art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
403/1998, in semplice  fotocopia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante    dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'
sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da  copia
fotostatica,  ancorche' non autenticata, di un documento di identita'
del sottoscrittore. I lavori in corso  di  stampa  saranno  presi  in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia autenticata, o in luogo di tale
lettera,  da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la
quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati
per  la  pubblicazione.  Tale  dichiarazione  dovra'   indicare   con
esattezza  il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data
di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale
il  lavoro  stesso  sara'  pubblicato.     Non   saranno   presi   in
considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
  5.  Il  possesso  degli  altri titoli di merito, oltre che nei modi
gia' descritti per le pubblicazioni e gli  elaborati,  potra'  essere
comprovato   anche,   a   seconda  dei  casi,  tramite  dichiarazione
sostitutiva  di  certificazione  ovvero   dichiarazione   sostitutiva
dell'atto di notorieta' di cui al comma 11 del precedente art. 4.
  6.  I  titoli  di  cui  al  presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva, con la  quale
se  ne  attesti  la  conformita'  all'originale, non saranno presi in
considerazione.
  7. Alla domanda dovra' essere  allegato,  altresi',  un  elenco  in
carta  semplice  ed  in  duplice  copia  dei titoli presentati. Detto
elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e
le generalita' del candidato, dovra'  essere  firmato  dal  candidato
medesimo. Ciascun titolo dovra' essere numerato progressivamente e la
numerazione dovra' essere riportata nell'elenco.
  8.  I  titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda
saranno  presi  in  considerazione  solo  se  spediti,  a  mezzo   di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione  delle  domande.  Tali  titoli,  unitamente al relativo
elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da  un'apposita
lettera di trasmissione.
  9. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che
siano  stati  presentati  per  altro  concorso ovvero giacenti presso
l'Istituto superiore di sanita' o presso altre Amministrazioni  dello
Stato.
  10.  I  documenti  di  cui  al  presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
  11. La valutazione dei titoli di merito, previa individuazione  dei
criteri, precede l'esame di cui al successivo art. 7.
  12.  Il  punteggio  attribuito  per  i  titoli sara' reso noto agli
interessati  prima  dell'effettuazione  del  colloquio  di   cui   al
successivo art. 7.