Art. 8.
  1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio
riportato nella valutazione dei  titoli  ed  il  voto  riportato  nel
colloquio.
  2.   In  base  alla  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun
candidato la Commissione  esaminatrice  formera'  la  graduatoria  di
merito, con l'indicazione della votazione medesima.