Art. 9.
  1. Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077,
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29; e successive modificazioni ed al decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.