Art. 7.
  La  graduatoria  finale  viene  formulata  sommando  al   punteggio
conseguito  in  sede di valutazione dei titoli la votazione riportata
nel colloquio.  La  graduatoria  definitiva  sara'  affissa  all'albo
dell'Autorita' di bacino del fiume Po.
  A  parita'  di  merito  -  con  riferimento  sia  alla  graduatoria
derivante dalla  valutazione  dei  titoli  di  ammissione,  sia  alla
graduatoria  finale  -  precedera'  il candidato piu' giovane di eta'
fatto salvo il possesso dei titoli di preferenza di cui  all'art.  33
del  vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi dell'autorita' di bacino del fiume Po.
  La graduatoria avra' validita'  biennale  e  sara'  utilizzata  per
l'assunzione a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di
cui    alla   disposizione   legislativa   citata   all'art.   l   e,
successivamente, potra'  essere  utilizzata  per  altre  sopraggiunte
esigenze dell'amministrazione, cui la stessa non possa far fronte con
proprio personale dipendente.