Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
  La commissione esaminatrice sara' nominata  in  conformita'  e  nel
rispetto   dei   criteri   stabiliti  dall'art.  70  del  regolamento
d'amministrazione dell'Universita' degli studi di Udine  e  dall'art.
36,  comma  terzo,  del  decreto  legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni e sara' composta da:
  presidente:  un  professore  di  ruolo  nelle  universita' di prima
fascia;
  componenti: due esperti nelle materie oggetto del concorso;
  segretario: dipendente di ruolo  delle  universita'  con  qualifica
ottava dell'area funzionale amministrativo-contabile.
  Il  decreto  rettorale  di  nomina  della  commissione giudicatrice
verra' pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo.