Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata in conformita' e nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 70 del regolamento d'amministrazione dell'Universita' degli studi di Udine e dall'art. 36, comma terzo, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e sara' composta da: presidente: un professore di ruolo nelle universita' di prima fascia; componenti: due esperti nelle materie oggetto del concorso; segretario: dipendente di ruolo delle universita' con qualifica ottava dell'area funzionale amministrativo-contabile. Il decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice verra' pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo.