Art. 6. Formulazione e approvazione della graduatoria I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito in base alla valutazione complessiva riportata che si determina sommando la media dei voti conseguiti nella prova scritta e pratica e della valutazione conseguita nella prova orale. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, i concorrenti che abbiano superato tutte le prove di esame debbono far pervenire, nel termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza. La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice con osservanza di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996, art. 15, comma secondo, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto rettorale sara' approvata la graduatoria generale di merito e dichiarato il vincitore del concorso. Il provvedimento di approvazione della graduatoria, che conclude il procedimento concorsuale, verra' affisso all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Udine e verra' notificato a tutti i candidati interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro modo di notificazione consentito dalla legge. Dalla data di notificazione del predetto provvedimento, che e' definitivo, decorre il termine per eventuali impugnative avverso l'intero procedimento o i singoli atti del medesimo, comprese le esclusioni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Le graduatorie degli idonei rimangono in vigore per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono sempreche' applicabili, le disposizioni di legge sullo svolgimento dei pubblici concorsi.