Art. 4.
                      Commissione giudicatrice
  La  commissione  esaminatrice  del  concorso  sara'  nominata   con
provvedimento di questa amministrazione, garantendo il rispetto delle
situazioni di incompatibilita' previste dalla normativa vigente e, ai
sensi  dell'art.  5  del  regolamento sull'accesso all'impiego presso
l'Universita'  degli  studi  di  Bologna  da  parte   del   personale
tecnico-amministrativo,  adottato con decreto rettorale n. 691 del 26
maggio 1998, sara' formata da tre o cinque membri e composta:  da  un
presidente e da almeno due esperti nelle materie oggetto del concorso
o nella selezione del personale.
  Il  presidente  verra'  scelto  fra soggetti di idonea qualifica ed
esperienza, rientranti nelle categorie di cui  all'art.  9,  comma  2
lettera  a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 o
fra dirigenti pubblici o privati, i vice-dirigenti o gli appartenenti
ai moli speciali dell'area tecnico scientifica e delle biblioteche  o
fra i professori universitari.
  Le   funzioni   di   segretario  saranno  svolte  da  un  impiegato
appartenente a qualifica non inferiore alla settima.
  Alla suddetta commissione possono essere aggregati membri  aggiunti
per  materie  speciali o esperti in possesso di competenze specifiche
relative alla selezione del personale.