Art. 4. Commissione giudicatrice La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con provvedimento di questa amministrazione, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste dalla normativa vigente e, ai sensi dell'art. 5 del regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Universita' degli studi di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con decreto rettorale n. 691 del 26 maggio 1998, sara' formata da tre o cinque membri e composta: da un presidente e da almeno due esperti nelle materie oggetto del concorso o nella selezione del personale. Il presidente verra' scelto fra soggetti di idonea qualifica ed esperienza, rientranti nelle categorie di cui all'art. 9, comma 2 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 o fra dirigenti pubblici o privati, i vice-dirigenti o gli appartenenti ai moli speciali dell'area tecnico scientifica e delle biblioteche o fra i professori universitari. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato appartenente a qualifica non inferiore alla settima. Alla suddetta commissione possono essere aggregati membri aggiunti per materie speciali o esperti in possesso di competenze specifiche relative alla selezione del personale.