Art. 6.
                 Preferenze a parita' di valutazione
  I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno inviare al
magnifico rettore dell'Universita'  degli  studi  di  Bologna  -  Via
Zamboni,  33  -  40126  Bologna,  i  documenti  in carta semplice, in
originale o in copia autenticata, attestanti il possesso  dei  titoli
di preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda.
In  alternativa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, per tutti i documenti sotto elencati,  sara'
possibile  produrre  dichiarazione  sostitutiva di certificazione, su
appositi moduli redatti da questa amministrazione.  Resta  salva,  in
quest'ultimo  caso la possibilita' per l'amministrazione di procedere
ad   idonei   controlli   sulla   veridicita'   delle   dichiarazioni
sostitutive.
  Si  fa  presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e nei casi piu' gravi possono  comportare  l'interdizione  temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
  Da  tali  documenti,   o   dalla   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione,   dovra'  risultare  inoltre  che  il  requisito  era
posseduto  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
  I   documenti  in  questione,  o  le  corrispondenti  dichiarazioni
sostitutive di certificazione, dovranno pervenire all'amministrazione
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui e' stato sostenuto il colloquio.
  A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
  1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4) i mutilati ed invalidi  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
  5) gli orfani di guerra:
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7)  gli  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel settore pubblico e
privato;
  8) i feriti in combattimento;
  9) gli insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra:
  12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
  13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
  14)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra;
  15)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico o privato;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17)  coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso;
  18)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
  19) gli invalidi ed i mutilati civili;
  20)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
  A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche;
  c) dalla minore eta' anagrafica.