Art. 9.
                     Presentazione dei documenti
             per la costituzione del rapporto di lavoro
  Il  vincitore,  ai  fini  dell'accertamento   dei   requisiti   per
l'assunzione,  sara'  invitato,  a  mezzo  raccomandata  a.r.  o nota
telegrafica, a presentare entro trenta giorni dalla stipulazione  del
contratto  individuale  di lavoro, i sotto elencati documenti, in una
delle seguenti forme:
  1) originale, o copia autenticata, conforme alle prescrizioni delle
leggi sul bollo;
  2) dichiarazione sostitutiva di certificazione su  appositi  moduli
predisposti  da  questa amministrazione (per tutti i documenti tranne
per quello  di  cui  al  punto  e)  che  dovra'  essere  prodotto  in
originale).  In  quest'ultimo  caso,  resta salva la possibilita' per
l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla  veridicita'
delle  dichiarazioni  sostitutive.  Si  fa  presente  altresi' che le
dichiarazioni mendaci o false  sono  punibili  ai  sensi  del  codice
penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia  e nei casi piu' gravi
possono comportare l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
  a)  certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana
o titolo che da' luogo all'equiparazione o certificato comprovante il
possesso della cittadinanza di uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea;
  b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici.
  I  cittadini  di  uno degli Stati membri dell'Unione europea devono
presentare certificato di godimento dei  diritti  civili  e  politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
  c) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti
gli  effetti  dello  stesso, ovvero copia del diploma autenticata nei
modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  da  cui
risulti  il  possesso  del  titolo  di studio prescritto dall'art. 2,
punto 2) del presente bando;
  d) copia integrale dello stato di servizio militare  o  del  foglio
matricolare  o  certificato  dell'esito  di  leva  nel  caso  in  cui
l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
  e) certificato medico rilasciato dall'azienda U.S.L. competente per
territorio o da un medico  militare  dal  quale  risulti  l'idoneita'
fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.
  Qualora  il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il
certificato  ne  deve  fare  menzione  con   la   dichiarazione   che
l'imperfezione   stessa   non   e'   tale  da  menomare  l'attitudine
dell'aspirante all'impiego per il quale concorre.
  I  candidati  invalidi  di  guerra  e  assimilati  devono  produrre
altresi',  ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile
1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario
comprovante che l'invalido, per  la  natura  e  il  grado  della  sua
invalidita'  o  mutilazione,  non  puo'  riuscire di pregiudizio alla
salute  ed  incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti.
  Ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche
ed  integrazioni,  il  vincitore  sara'  sottoposto  ad  accertamento
medico-sanitario  da  parte  del  medico competente che esprimera' il
giudizio sull'idoneita' psico-fisica del candidato all'impiego.
  Per i portatori di handicap si procedera' cosi' come dispone l'art.
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  f)  dichiarazione  attestante  l'esistenza  di  altri  rapporti  di
impiego  pubblico  o privato e, in caso affermativo, relativa opzione
per il nuovo impiego o dichiarazione relativa  all'esistenza  di  una
delle  situazioni  di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993.
  Detta dichiarazione, resa in data successiva al  ricevimento  della
nota  di  invito  dell'amministrazione,  deve  contenere le eventuali
indicazioni  concernenti  le  cause  di  risoluzione  di   precedenti
rapporti  di  impiego (art. 2, lettera g), del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere  rilasciata  in
carta libera ed anche se negativa.
  I  certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui  lo  straniero  e'  cittadino   devono   essere   conformi   alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
  Agli atti e documenti  redatti  in  lingua  straniera  deve  essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza  diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  I   documenti,   o   le   relative   dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione, di cui alle lettere a) e  b)  del  presente  articolo
dovranno  altresi'  attestare  che  l'interessato era in possesso dei
requisiti prescritti anche alla data di scadenza  del  termine  utile
per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorso.
  I candidati indigenti hanno la facolta' di produrre in carta libera
i  documenti  di  cui al presente articolo purche' dimostrino la loro
condizione di indigenza.
  I  profughi  dei  territori  di  confine  hanno  facolta'  di  fare
riferimento  ai  documenti gia' presentati ad altri pubblici uffici o
ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni  giuridiche  e
di  fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali
documenti, l'autorita' che li ha rilasciati o gli uffici  presso  cui
sono depositati.
  Ai  sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo
e' tenuto  a  presentare,  entro  trenta  giorni  dalla  stipula  del
contratto  individuale  di  lavoro  unicamente  i seguenti documenti:
titolo di studio, o  equivalente  certificazione  (ad  eccezione  del
personale   delle   universita'   e   degli  istituti  di  istruzione
universitaria che partecipa ai sensi dell'art. 84, terzo comma, della
legge n.  312/1980)  e  certificato  medico  ed  e'  esonerato  dalla
presentazione degli altri documenti di rito. La copia integrale dello
stato matricolare aggiornato sara' acquisita d'ufficio.
  I  documenti  di  cui  alle  lettere a), b) ed e) se prodotti nelle
forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito
ad esibirli.
  Scaduto  inutilmente  il termine di cui al comma 1 e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, non si da'  luogo  alla  stipulazione  del
contratto,  ovvero  si  provvede,  per  i  rapporti  gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in  servizio
nel  termine  assegnato,  salvo  comprovati  e giustificati motivi di
impedimento. In  tale  caso  l'amministrazione,  valutati  i  motivi,
proroga  il  termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze
di servizio.
  Il nuovo assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni
dalla data della nuova richiesta  da  parte  dell'amministrazione,  a
pena  di  decadenza,  la documentazione incompleta o affetta da vizio
sanabile.