Art. 3-bis.
                             T i t o l i
  La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti
presentati  dai candidati, secondo le categorie di punteggio previste
nell'allegato 3 al presente bando.
  Tali titoli,  in  carta  semplice,  possono  essere  allegati  alla
domanda  in originale, in copia autenticata, o in fotocopia con unita
autodichiarazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di  atto  di
notorieta',   che   ne   attesti  la  conformita'  all'originale.  La
sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'
non  e'  piu'  soggetta ad autenticazione ove apposta in presenza del
dipendente  addetto  al  ricevimento,  ovvero  sia   accompagnata   a
fotocopia,  anche  non  autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore.
  Ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  20  ottobre
1998  n.  403,  tali  titoli  -  eccettuate  le  pubblicazioni - sono
altresi'   comprovabili   mediante   dichiarazioni   sostitutive   di
certificazione  che,  per  poter  essere  valutata dalla commissione,
dovra' contenere tutti gli elementi e dati essenziali del certificato
sostituito.
  Si  precisa  che,  con  riguardo  ai titoli relativi agli incarichi
svolti nell'ambito di  rapporti  di  servizio  presso  universita'  e
pubbliche  amministrazioni, verranno presi in considerazione solo gli
incarichi per i quali vi sia stato un formale atto di assegnazione.
  Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di  procedere  ad
idonei  controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente, altresi', che le dichiarazioni mendaci o  false  sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
  Non saranno valutati i titoli eventualmente gia' prodotti a  questa
amministrazione cui il candidato faccia riferimento, ne' i titoli che
dovessero  pervenire  a  questa  amministrazione successivamente alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione o che comunque facciano  riferimento  a  periodi  o
eventi successivi a tale data.
  Ai  sensi  dell'art.  11  del  decreto  ministeriale  n.  534/88 la
commissione determinera'  i  criteri  di  valutazione  dei  titoli  e
procedera'  alla  stessa prima dello svolgimento delle prove scritte.
Il risultato di tale  valutazione  sara'  visibile  agli  interessati
prima  della  effettuazione  delle  prove  scritte  sul seguente sito
internet     dell'Universita'     degli     studi     di     Bologna:
http://www.unibo.it/avl/vita/vita.htm
  Come  previsto  dallo  stesso  art.  11,  soltanto  i candidati che
abbiano ottenuto in sede di valutazione dei titoli  un  punteggio  di
almeno  20/40  saranno  convocati  per  lo  svolgimento  delle  prove
scritte, a mezzo raccomandata indicante il predetto punteggio finale.