Art. 3-bis. T i t o l i La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti presentati dai candidati, secondo le categorie di punteggio previste nell'allegato 3 al presente bando. Tali titoli, in carta semplice, possono essere allegati alla domanda in originale, in copia autenticata, o in fotocopia con unita autodichiarazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', che ne attesti la conformita' all'originale. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non e' piu' soggetta ad autenticazione ove apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento, ovvero sia accompagnata a fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403, tali titoli - eccettuate le pubblicazioni - sono altresi' comprovabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione che, per poter essere valutata dalla commissione, dovra' contenere tutti gli elementi e dati essenziali del certificato sostituito. Si precisa che, con riguardo ai titoli relativi agli incarichi svolti nell'ambito di rapporti di servizio presso universita' e pubbliche amministrazioni, verranno presi in considerazione solo gli incarichi per i quali vi sia stato un formale atto di assegnazione. Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Si fa presente, altresi', che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Non saranno valutati i titoli eventualmente gia' prodotti a questa amministrazione cui il candidato faccia riferimento, ne' i titoli che dovessero pervenire a questa amministrazione successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione o che comunque facciano riferimento a periodi o eventi successivi a tale data. Ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 534/88 la commissione determinera' i criteri di valutazione dei titoli e procedera' alla stessa prima dello svolgimento delle prove scritte. Il risultato di tale valutazione sara' visibile agli interessati prima della effettuazione delle prove scritte sul seguente sito internet dell'Universita' degli studi di Bologna: http://www.unibo.it/avl/vita/vita.htm Come previsto dallo stesso art. 11, soltanto i candidati che abbiano ottenuto in sede di valutazione dei titoli un punteggio di almeno 20/40 saranno convocati per lo svolgimento delle prove scritte, a mezzo raccomandata indicante il predetto punteggio finale.