Art. 4.
                      Commissione giudicatrice
  La  commissione  esaminatrice  del  concorso  sara'  nominata   con
provvedimento  di questa amministrazione garantendo il rispetto delle
situazioni di incompatibilita' previste dalla normativa vigente e, ai
sensi dell'art. 5 del  regolamento  sull'accesso  all'impiego  presso
l'Universita'   degli   studi  di  Bologna  da  parte  del  personale
tecnico-amministrativo, adottato con decreto rettorale n. 691 del  26
maggio  1998,  sara' formata da tre o cinque membri e composta: da un
presidente e da almeno due esperti nelle materie oggetto del concorso
o nella selezione del personale.
  Il presidente verra' scelto fra soggetti  di  idonea  qualifica  ed
esperienza,  rientranti  nelle  categorie  di cui all'art. 9, comma 2
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994  o
fra dirigenti pubblici o privati, i vice-dirigenti o gli appartenenti
ai ruoli speciali dell'area tecnico-scientifica e delle biblioteche o
fra i professori universitari.
  Le   funzioni   di   segretario  saranno  svolte  da  un  impiegato
appartenente a qualifica non inferiore alla settima.
  Alla suddetta commissione possono essere aggregati membri  aggiunti
per  materie  speciali o esperti in possesso di competenze specifiche
relative alla selezione del personale.