Art. 8.
                       Assunzione in servizio
  Il  candidato  dichiarato  vincitore sara' invitato a stipulare, ai
sensi dell'art. 16 del contratto collettivo di lavoro  del  personale
tecnico  ed  amministrativo  del  comparto  universita', un contratto
individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro  a
tempo indeterminato.
  Il  rapporto  di  lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
  Il contratto individuale specifica che il  rapporto  di  lavoro  e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E'  in  ogni  modo
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce  il
presupposto.
  Al   nuovo  assunto  sara'  corrisposto  il  trattamento  economico
iniziale spettante  alla  prima  qualifica  del  ruolo  speciale  del
personale tecnico scientifico e delle biblioteche, oltre agli assegni
spettanti   a   norma   delle   vigenti   disposizioni   normative  e
contrattuali.
  Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale  periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il   dipendente  si  intende  confermato  in  servizio  e  gli  viene
riconosciuta l'anzianita' dal  giorno  dell'assunzione  a  tutti  gli
effetti.
  Il vincitore, fatte salve le possibilita' di trasferimento nei casi
previsti  dalla  legge  e  dal  "regolamento  di mobilita'" di questo
Ateneo (pubblicato nel bollettino  ufficiale  dell'Universita'  degli
studi  di  Bologna n. 28 del 15 febbraio 1997), deve permanere presso
questa amministrazione per un periodo non inferiore  a  cinque  anni,
ferma  restando  comunque  la  facolta' dell'Ateneo di disporre anche
prima il trasferimento per  qualsiasi  altra  sede  ove  esigenze  di
servizio lo richiedano.