Art. 9. Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro Il vincitore, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione, sara' invitato, a mezzo raccomandata a.r. o nota telegrafica, a presentare entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro, i sotto elencati documenti, in una delle seguenti forme: 1) originale, o copia autenticata, conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo; 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione su appositi moduli predisposti da questa amministrazione (per tutti i documenti tranne per quello di cui al punto e) che dovra' essere prodotto in originale). In quest'ultimo caso, resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: a) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che da' luogo all'equiparazione o certificato comprovante il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici. I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono presentare certificato di godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; c) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti dello stesso, ovvero copia del diploma autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, punto 2) del presente bando; d) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato dell'esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile; e) certificato medico rilasciato dall'azienda U.S.L. competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non e' tale da menomare l'attribuzione dell'aspirante all'impiego per il quale concorre. I candidati invalidi di guerra e assimilati devono produrre altresi', ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. Ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, il vincitore sara' sottoposto ad accertamento medico-sanitario da parte del medico competente che esprimera' il giudizio sull'idoneita' psico-fisica del candidato all'impiego. Per i portatori di handicap si procedera' cosi' come dispone l'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; f) dichiarazione attestante l'esistenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato e, in caso affermativo, relativa opzione per il nuovo impiego o dichiarazione relativa all'esistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993. Detta dichiarazione, resa in data successiva al ricevimento della nota di invito dell'amministrazione, deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi', legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I documenti, o le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, di cui alle lettere a) e b) del presente articolo dovranno altresi' attestare che l'interessato era in possesso dei requisiti prescritti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorso. Valendosi dei principi di semplificazione contenuti nella legge 4 gennaio 1968, n. 15, e 15 maggio 1997, n. 127, ed ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1994, n. 281, questa amministrazione richiedera' d'ufficio, solamente per i cittadini italiani, alla competente procura della Repubblica, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi penali pendenti. I candidati indigenti hanno la facolta' di produrre in carta libera i documenti di cui al presente articolo purche' dimostrino la loro condizione di indigenza. I profughi dei territori di confine hanno facolta' di fare riferimento ai documenti gia' presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorita' che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo e' tenuto a presentare, entro trenta giorni dalla stipula del contratto individuale di lavoro unicamente i seguenti documenti: titolo di studio (ad eccezione del personale delle universita' e degli Istituti di istruzione universitaria che partecipa ai sensi dell'art. 84, terzo comma, della legge n. 312/1980) e certificato medico ed e' esonerato dalla presentazione degli altri documenti di rito. La copia integrale dello stato matricolare aggiornato sara' acquisita d'ufficio. I documenti di cui alle lettere a), b) ed e) se prodotti nelle forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito ad esibirli. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tale caso l'amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze di servizio. Il nuovo assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni dalla data della nuova richiesta da parte dell'amministrazione, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.