Art. 9.
                     Presentazione dei documenti
             per la costituzione del rapporto di lavoro
  Il   vincitore,   ai   fini  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'assunzione, sara'  invitato,  a  mezzo  raccomandata  a.r.  o  nota
telegrafica,  a presentare entro trenta giorni dalla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, i sotto elencati documenti,  in  una
delle seguenti forme:
  1) originale, o copia autenticata, conforme alle prescrizioni delle
leggi sul bollo;
  2)  dichiarazione  sostitutiva di certificazione su appositi moduli
predisposti da questa amministrazione (per tutti i  documenti  tranne
per  quello  di  cui  al  punto  e)  che  dovra'  essere  prodotto in
originale). In quest'ultimo caso, resta  salva  la  possibilita'  per
l'amministrazione  di procedere ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive.
  Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o  false  sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera:
  a) certificato comprovante il possesso della cittadinanza  italiana
o titolo che da' luogo all'equiparazione o certificato comprovante il
possesso  della  cittadinanza  di  uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
  b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici.
  I cittadini di uno degli Stati membri  dell'Unione  europea  devono
presentare  certificato  di  godimento  dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
  c) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti
gli effetti dello stesso, ovvero copia del  diploma  autenticata  nei
modi  di  cui  all'art.  14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui
risulti il possesso del titolo  di  studio  prescritto  dall'art.  2,
punto 2) del presente bando;
  d)  copia  integrale  dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare  o  certificato  dell'esito  di  leva  nel  caso  in  cui
l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
  e) certificato medico rilasciato dall'azienda U.S.L. competente per
territorio  o  da  un  medico  militare dal quale risulti l'idoneita'
fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.
  Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica  il
certificato   ne   deve   fare  menzione  con  la  dichiarazione  che
l'imperfezione  stessa  non  e'  tale  da   menomare   l'attribuzione
dell'aspirante all'impiego per il quale concorre.
  I  candidati  invalidi  di  guerra  e  assimilati  devono  produrre
altresi', ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2  aprile
1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario
comprovante  che  l'invalido,  per  la  natura  e  il grado della sua
invalidita' o mutilazione, non  puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla
salute  ed  incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti.
  Ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche
ed  integrazioni,  il  vincitore  sara'  sottoposto  ad  accertamento
medico-sanitario  da  parte  del  medico competente che esprimera' il
giudizio sull'idoneita' psico-fisica del candidato all'impiego.
  Per i portatori di handicap si procedera' cosi' come dispone l'art.
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  f)  dichiarazione  attestante  l'esistenza  di  altri  rapporti  di
impiego  pubblico  o privato e, in caso affermativo, relativa opzione
per il nuovo impiego o dichiarazione relativa  all'esistenza  di  una
delle  situazioni  di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993.
  Detta dichiarazione, resa in data successiva al  ricevimento  della
nota  di  invito  dell'amministrazione,  deve  contenere le eventuali
indicazioni  concernenti  le  cause  di  risoluzione  di   precedenti
rapporti  di  impiego (art. 2, lettera g), del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere  rilasciata  in
carta libera ed anche se negativa.
  I  certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui  lo  straniero  e'  cittadino   devono   essere   conformi   alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata  conforme  al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  I  documenti,  o   le   relative   dichiarazioni   sostitutive   di
certificazione,  di  cui  alle  lettere a) e b) del presente articolo
dovranno altresi' attestare che l'interessato  era  in  possesso  dei
requisiti  prescritti  anche  alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorso.
  Valendosi dei principi di semplificazione contenuti nella  legge  4
gennaio  1968,  n.  15,  e  15  maggio  1997, n. 127, ed ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo  1994,
n. 281, questa amministrazione richiedera' d'ufficio, solamente per i
cittadini  italiani,  alla  competente  procura  della Repubblica, il
certificato del casellario giudiziale e dei carichi penali pendenti.
  I candidati indigenti hanno la facolta' di produrre in carta libera
i documenti di cui al presente articolo purche'  dimostrino  la  loro
condizione di indigenza.
  I  profughi  dei  territori  di  confine  hanno  facolta'  di  fare
riferimento ai documenti gia' presentati ad altri pubblici  uffici  o
ad  atti  ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e
di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per  tali
documenti,  l'autorita'  che li ha rilasciati o gli uffici presso cui
sono depositati.
  Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo
e'  tenuto  a  presentare,  entro  trenta  giorni  dalla  stipula del
contratto individuale di  lavoro  unicamente  i  seguenti  documenti:
titolo  di  studio  (ad  eccezione  del personale delle universita' e
degli Istituti di istruzione universitaria  che  partecipa  ai  sensi
dell'art.  84,  terzo  comma,  della legge n. 312/1980) e certificato
medico ed e' esonerato dalla presentazione degli altri  documenti  di
rito.  La  copia  integrale  dello stato matricolare aggiornato sara'
acquisita d'ufficio.
  I documenti di cui alle lettere a), b)  ed  e)  se  prodotti  nelle
forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito
ad esibirli.
  Scaduto  inutilmente  il termine di cui al comma 1 e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, non si da'  luogo  alla  stipulazione  del
contratto,  ovvero  si  provvede,  per  i  rapporti  gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in  servizio
nel  termine  assegnato,  salvo  comprovati  e giustificati motivi di
impedimento. In  tale  caso  l'amministrazione,  valutati  i  motivi,
proroga  il  termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze
di servizio.
  Il nuovo assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni
dalla data della nuova richiesta  da  parte  dell'amministrazione,  a
pena  di  decadenza,  la documentazione incompleta o affetta da vizio
sanabile.