Art. 11.
  I vincitore sara' assunto in prova  con  contratto  individuale  di
lavoro   subordinato   a   tempo   indeterminato  nella  7  qualifica
funzionale, area tecnico-scientifica e  socio-sanitaria,  profilo  di
collaboratore tecnico - con diritto al trattamento economico iniziale
di  cui al contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto
Universita' stipulato il 5 settembre 1996.
  Il periodo di prova ha la durata di tre  mesi  e  non  puo'  essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
  Decorsa  la  meta'  del  periodo  suddetto, nel restante periodo di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal  rapporto  in  qualsiasi
momento  senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.
  Il recesso opera dal momento della comunicazione alla  controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
  Decorso  il  periodo  di  prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si  intende  confermato  in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
  In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene   corrisposta   fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
  Il  dipendente,  fatte  salve  le  possibilita'  di   trasferimento
d'ufficio  nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso l'Universita' degli studi dell'Insubria  per  un  periodo  non
inferiore a sette anni.