Art. 6. Ammissione al colloquio Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte. Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 30. I titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti: titolo di studio, tenuto conto della valutazione o del giudizio finale riportato: fino ad un massimo di punti 8; anzianita' di servizio prestate presso pubbliche amministrazioni, presso enti privati ovvero nell'ambito di attivita' professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano le suddette attivita': fino ad un massimo di punti 10; pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali: fino ad un massimo di punti 5; attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo di punti 5; attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati da privati: fino ad un massimo di punti 2. Il candidato puo' produrre i titoli di cui richiede la valutazione: a) in originale; oppure b) in copia conforme; oppure c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli e' conforme all'originale; oppure d) rendendo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa ai titoli posseduti. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verra' resa nota agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.