Art. 6.
                       Ammissione al colloquio
  Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati  che  abbiano
riportato  in  ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno
trentesimi o equivalente.
  I candidati ammessi al colloquio  saranno  avvertiti  almeno  venti
giorni  prima  del  giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.
Ai medesimi sara' contemporaneamente  comunicato  il  voto  riportato
nelle singole prove scritte.
  Il  colloquio si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto
una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
  Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari  a  30.  I
titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:
  titolo  di  studio,  tenuto  conto della valutazione o del giudizio
finale riportato: fino ad un massimo di punti 8;
  anzianita' di servizio prestate presso  pubbliche  amministrazioni,
presso  enti  privati  ovvero nell'ambito di attivita' professionali,
imprenditoriali, commerciali o  artigianali  svolte  in  proprio  nel
rispetto  delle norme che disciplinano le suddette attivita': fino ad
un massimo di punti 10;
  pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali: fino ad un massimo
di punti 5;
  attestati  di  qualificazione  e/o  specializzazione  rilasciati  a
seguito  di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati
dalle pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo di punti 5;
  attestati  di  qualificazione  e/o  specializzazione  rilasciati  a
seguito  di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati
da privati: fino ad un massimo di punti 2.
  Il candidato puo' produrre i titoli di cui richiede la valutazione:
  a) in originale;
                               oppure
  b) in copia conforme;
                               oppure
  c) in fotocopia rendendo  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta'  di  essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e' conforme all'originale;
                               oppure
  d)  rendendo  la  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
relativa ai titoli posseduti.
  Non e'  consentito  il  riferimento  a  documenti  o  pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
  Agli atti e documenti  redatti  in  lingua  straniera  deve  essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza  consolare  o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
  La  valutazione  dei  titoli  e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e  verra'
resa  nota  agli  interessati  prima  dell'effettuazione  delle prove
orali.