Art. 8.
  I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di  merito  che
abbiano   e   che  intendano  far  valere,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni, i titoli  di  precedenza  o  preferenza  a  parita'  di
merito,  saranno  tenuti  a  presentare  o far pervenire, a magnifico
rettore dell'Universita' degli Studi dell'Insubria entro e non  oltre
il  termine  di  giorni  quindici che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i
documenti in carta semplice attestanti  il  possesso  dei  titoli  di
precedenza  e preferenze, dai quali risulti, altresi' il possesso del
requisito  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di ammissione a concorso.
  Tale  documentazione  non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne  possano  disporre  facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine il candidato
dovra'  espressamente  indicare  entro  il termine di quindici giorni
sopracitato la documentazione di cui intende avvalersi.
  I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento  entro  il  termine
suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
  Le   categorie   di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di  titoli  sono  appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
  1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4)  i  mutilati  ed  invalidi  per  servizio nel settore pubblico e
privato;
  5) gli orfani di guerra;
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7) gli orfani dei  caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
  8) i feriti in combattimento;
  9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel  settore
pubblico e privato;
  13)  i  genitori  vedovi  non  risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  14) i genitori vedovi non risposati e  le  sorelle  ed  i  fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  15)  i  genitori  vedovi  non  risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore  pubblico  e
privato;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17)  coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso;
  18)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
  19) gli invalidi ed i mutilati civili;
  20) militari volontari delle Forze armate congedati senza  demerito
al termine della ferma o rafferma.
  A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  Amministrazioni
pubbliche;
  c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.