Art. 8. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza a parita' di merito, saranno tenuti a presentare o far pervenire, a magnifico rettore dell'Universita' degli Studi dell'Insubria entro e non oltre il termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenze, dai quali risulti, altresi' il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione a concorso. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine il candidato dovra' espressamente indicare entro il termine di quindici giorni sopracitato la documentazione di cui intende avvalersi. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.