Art. 10.
   Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio
  Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento  dei
requisiti  previsti,  dovra'  produrre  entro il termine previsto dal
precedente art. 9 una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403, attestante il possesso dei requisiti relativi a:
  dati anagrafici;
  titolo di studio previsto dall'art. 2, lett. a) del presente  bando
di concorso;
  cittadinanza  italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro
dell'Unione europea;
  godimento dei diritti politici;
  posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  attestazione risultante dal certificato del casellario giudiziale.
  Dovra' essere prodotto in carta legale il  seguente  documento,  in
data  non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto alla data di stipula del
contratto:
  1) certificato rilasciato da una unita'  sanitaria  locale,  ovvero
dall'ufficiale  sanitario  del  comune  di  residenza  o da un medico
militare, ai sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  con  la
precisazione  che  si  e'  eseguito  l'accertamento  sierologico  del
sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.  Gli
invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, altresi', ai sensi
dell'art.  19,  secondo  comma,  della   legge   n.   482/1968,   una
dichiarazione  legalizzata  da un ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido, per la  natura  ed  il  grado  della  sua  invalidita'  o
mutilazione,   non   puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla  salute  e
all'incolumita' dei compagni di lavoro; l'amministrazione sottoporra'
a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in  base  alla
normativa vigente.
  Inoltre,   il   vincitore   dovra'   produrre   anche  le  seguenti
dichiarazioni:
  a) dichiarazione relativa a incompatibilita' e cumulo  di  impieghi
di  cui agli articoli 60 e 65, titolo V, capi I e II, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  -  Statuto  degli
impiegati civili dello Stato;
  b) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell'art. 145, parte II,
titolo  I,  del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973.
  I candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera il
documento  di  cui  al punto 1), purche' esibiscano il certificato di
poverta',   con   la   citazione   degli    estremi    dell'attestato
dell'autorita' di pubblica sicurezza.
  Il  personale  gia'  in  servizio a tempo indeterminato e' tenuto a
produrre,  sempre  nel  termine  anzidetto,  soltanto   la   seguente
documentazione:
  a) copia integrale dello stato matricolare, aggiornato alla data di
stipula del contratto.
  b)  certificato attestante la sana e robusta costituzione di cui al
precedente punto 1);
  c) titolo di studio previsto dall'art. 2,  lett.  a)  del  presente
bando, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
del  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
in carta libera.
  I documenti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere prodotti in
carta legale.
  I documenti stessi si considerano prodotti in tempo utile anche  se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data  dell'ufficio
postale accettante.
  Il  vincitore  sara'  invitato a regolarizzare entro trenta giorni,
decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena  la  risoluzione
del  contratto,  la  documentazione  incompleta  o  affetta  da vizio
sanabile.