Art. 8.
              Formazione, approvazione e pubblicazione
                della graduatoria generale di merito
  Esaurite  le  procedure  concorsuali,  con  decreto  del  direttore
amministrativo sara'  approvata  la  graduatoria  di  merito  formata
secondo  l'ordine  dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato e con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle
preferenze  previste  dall'art. 7 del presente bando; sara', inoltre,
dichiarato il vincitore  del  concorso  sotto  condizione  sospensiva
dell'accertamento   del   possesso  dei  requisiti  per  l'ammissione
all'impiego.
  La  graduatoria  di merito, approvata dal direttore amministrativo,
sara' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' degli  studi  di
Perugia  -  P.zza  Universita',  1.  Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana - 4 serie speciale.
  Dalla   data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
  La graduatoria stessa rimane efficace per un  termine  di  diciotto
mesi.