Art. 9. Costituzione del rapporto di lavoro Tra l'amministrazione universitaria che ha indetto il concorso ed il candidato dichiarato vincitore, verra' stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il concorrente dichiarato vincitore del concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti, viene invitato, con raccomandata A.R., a far pervenire all'amministrazione la documentazione di cui al successivo art. 10, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del suddetto invito. Con successiva comunicazione, sempre effettuata con raccomandata A.R., previa verifica della regolarita' della documentazione di rito, viene notificata al vincitore la data in cui lo stesso dovra' assumere servizio. Il vincitore che non sottoscriva il contratto o non produca i documenti di rito, ovvero non assuma servizio nel giorno stabilito, viene dichiarato decaduto. Il direttore amministrativo puo' prorogare, per giustificati motivi esposti e documentati dall'interessato, i termini per la presentazione dei documenti e/o per la presa di servizio. Il periodo di prova e' determinato in mesi tre, non rinnovabili o prorogabili, secondo quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto universita', in vigore dal 21 maggio 1996. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' dal giorno dell'assunzione. Al personale assunto spetta il trattamento economico iniziale della quinta qualifica, di cui al C.C.N.L. dei dipendenti del comparto universita'. Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio presso l'Universita' degli studi di Perugia per un periodo non inferiore a sette anni.