Art. 9.
                 Costituzione del rapporto di lavoro
  Tra  l'amministrazione  universitaria che ha indetto il concorso ed
il candidato dichiarato vincitore, verra' stipulato un  contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  Il   concorrente   dichiarato   vincitore  del  concorso,  ai  fini
dell'accertamento  dei  requisiti  previsti,  viene   invitato,   con
raccomandata   A.R.,   a   far   pervenire   all'amministrazione   la
documentazione di cui al successivo art. 10, entro  30  giorni  dalla
data di ricevimento del suddetto invito.
  Con  successiva  comunicazione,  sempre effettuata con raccomandata
A.R., previa verifica della regolarita' della documentazione di rito,
viene notificata al  vincitore  la  data  in  cui  lo  stesso  dovra'
assumere servizio.
  Il  vincitore  che  non  sottoscriva  il  contratto o non produca i
documenti di rito, ovvero non assuma servizio nel  giorno  stabilito,
viene dichiarato decaduto.
  Il direttore amministrativo puo' prorogare, per giustificati motivi
esposti   e   documentati   dall'interessato,   i   termini   per  la
presentazione dei documenti e/o per la presa di servizio.
  Il periodo di prova e' determinato in mesi tre, non  rinnovabili  o
prorogabili,  secondo  quanto  previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. dei
dipendenti del comparto universita', in vigore dal 21 maggio 1996.
  Decorso il periodo di prova senza che il  rapporto  di  lavoro  sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio   e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti  gli  effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
  Al personale assunto spetta il trattamento economico iniziale della
quinta qualifica, di cui al  C.C.N.L.  dei  dipendenti  del  comparto
universita'.
  Il   dipendente,  fatte  salve  le  possibilita'  di  trasferimento
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in  servizio
presso  l'Universita'  degli  studi  di  Perugia  per  un periodo non
inferiore a sette anni.