Art. 3.
              Requisiti per l'ammissione alla selezione
  Per l'ammissione alla selezione di cui  al  precedente  art.  1  e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  1)   titolo   di   studio:  diploma  universitario  di  tecnico  di
audiometria;
  2) cittadinanza italiana (sono equiparati  ai  cittadini  italiani,
gli  italiani  non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
  3) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha  facolta'  di
sottoporre a visita medica di controllo gli idonei della selezione di
che trattasi, in base alla normativa vigente.
  I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
  Non  possono  partecipare  alla  selezione coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art. 127,  primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3.
  I   cittadini   degli   Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
  a)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
  b) essere in possesso,  fatta  eccezione  della  titolarita'  della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
  c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
  I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di  selezione  per  la
presentazione della domanda di ammissione.
  I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
  L'amministrazione puo'  disporre,  in  ogni  momento,  con  decreto
motivato,  l'esclusione  dalla  selezione  per  difetto dei requisiti
prescritti.